25 Aprile 2024, giovedì
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Valutazione paesaggistica su impianti eolici: rileva la visione complessiva del paesaggio

Il giudizio di incidenza ambientale per opere che si manifestano nella loro imponenza (impianti eolici) deve considerare anche gli effetti che queste opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio.
Con la sentenza n. 2213 dell’11 novembre 2013, il T.a.r. Salerno ha riconosciuto la legittimità del parere negativo, rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, alla realizzazione di un progetto per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile.

In particolare la vicenda riguardava la costruzione di un impianto eolico di 9 aerogeneratori per un potenza complessiva pari a 27 Mw che ricadeva, per quanto riguarda le opere di connessione, in zone vincolate ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lett. c), g), h), del d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
La ricorrente riteneva viziato il parere poiché, tra l’altro, la Soprintendenza non avrebbe indicato i valori paesaggistici della zona tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 che sarebbero stati compromessi dalla realizzazione di questo impianto.
Il T.a.r. non ha condiviso le censure della ricorrente sottolineando come in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili come corpi estranei al contesto territoriale al quale accedono, il giudizio di incidenza paesaggistica deve valutare (i) sia l’incidenza delle opere sulle aree direttamente soggette a vincolo; (ii) sia la potenzialità delle opere in questione di alterare la visione del paesaggio come si è consolidato nella storia e secondo natura.

Quindi ad avviso del T.A.R. il parere negativo della Soprintendenza era del tutto legittimo poiché ha correttamente valutato “… non solo il grado di incidenza che le opere assumerebbero su beni direttamente vincolati, sui quali le stesse insisterebbero, ma anche gli effetti che tali opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio. In definitiva, laddove le opere, sebbene non coinvolgano direttamente beni ed aree sottoposte a vincolo, sono tuttavia suscettibili – per natura, struttura e dimensioni – di interferire sulla visione di tali beni ed aree, la valutazione d’incidenza paesaggistica, per essere completa ed esaustiva, non può prescindere anche da un attento esame di questa circostanza”.

In conclusione, considerato che queste opere, per struttura e dimensioni, sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, vi è un elevato rischio di compromissione del vincolo, quantunque esso ricada su beni ed aree non interessate direttamente dal progetto.

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