20 Aprile 2024, sabato
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Cessione dell’azienda con accollo dei debiti

D: Un imprenditore individuale, cede la propria azienda ad una srl, comprensiva di crediti e debiti. L’art. 2560 c.c. prevede che il cambio del debitore non è consentito senza il consenso del creditore per cui, in mancanza di benestare, l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta. L’alienante ha mandato comunicazione tramite lettera raccomandata a tutti i creditori comunicando l’avvenuta cessione di azienda con conseguente cambio del debitore. Se i creditori non hanno dato alcun tipo di risposta alla comunicazione, si presuppone che sia una mancanza di benestare, o c’è un limite temporale in cui i creditori se non comunicano la propria mancanza di benestare liberano dalla responsabilità l’alienante?

R: Il subentro dell’acquirente dell’azienda mediante l’accollo dei debiti richiede il preventivo consenso del creditore (cfr. art. 1273 cod. civ.). Tale norma ha lo scopo di tutelare quest’ultimo rifiutando il consenso all’accollo quando ritiene che con il passaggio del debitore diminuiscono le garanzie di solvibilità. Va sottolineato comunque che, la liberazione del debitore originario è conseguenza solo eventuale di un’espressa manifestazione di volontà del creditore. Costituendo l’obbligazione un vincolo di natura personale, infatti, ad un soggetto non può essere imposto il cambiamento del debitore senza il proprio esplicito consenso. Da ciò deriva il particolare rigore con il quale la giurisprudenza definisce detta dichiarazione, la quale può non può desumersi dal comportamento tacito del creditore e deve essere inequivocabile ed espressa. Tale rigore è confermato dalla Suprema Corte (Sent. 24 giugno 2009, n. 14780) la quale ha statuito che l’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, in mancanza della quale tale debitore – non potendo ritenersi liberato – conserva l’interesse ad agire nei confronti dell’accollante, per l’inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell’accollo, nei confronti del terzo creditore. Alla luce di questi chiarimenti giurisprudenziali è prudenziale ritenere che il silenzio dei creditori non liberi di fatto il debito che ha ceduto la propria azienda.

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