3 Luglio 2026, venerdì
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Fine vita, la gip di Milano archivia i casi Cappato: “Non punibile l’aiuto quando le cure sono accanimento terapeutico”

Due pazienti accompagnati in Svizzera per il suicidio assistito: la decisione della giudice Sara Cipolla si fonda sull’interpretazione costituzionale del diritto alla salute e su una sentenza della Consulta del 2025. Il vuoto legislativo resta, ma la giurisprudenza amplia i confini fissati dal caso Dj Fabo.

Nel vuoto lasciato dalla politica, è ancora una volta la giurisprudenza a tracciare i confini del fine vita in Italia. La giudice per le indagini preliminari di Milano Sara Cipolla ha disposto l’archiviazione delle inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, accogliendo la richiesta della Procura e richiamando i principi fissati dalla Corte costituzionale, aggiornati da una recente pronuncia del 2025.

Al centro della decisione ci sono due vicende che Cappato aveva scelto di portare alla luce autodenunciandosi nel 2022. In entrambi i casi aveva accompagnato due cittadini italiani alla clinica Dignitas di Zurigo per accedere al suicidio assistito: Elena, 69 anni, malata terminale di cancro, e Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario affetto da una forma avanzata di Parkinson.

Secondo la giudice milanese, le condizioni dei due pazienti rientrano nei parametri individuati dalla giurisprudenza costituzionale: nei loro casi, infatti, i trattamenti medici prospettati costituivano un accanimento terapeutico.

Il nodo dei trattamenti di sostegno vitale

Nell’ordinanza la gip chiarisce il punto decisivo. Il requisito dei “trattamenti di sostegno vitale”, indicato dalla Corte costituzionale come una delle condizioni per escludere la punibilità di chi aiuta una persona a morire, deve essere considerato presente anche quando tali trattamenti sono previsti e proposti dal punto di vista medico, ma rifiutati dal paziente perché ritenuti inutili o sproporzionati.

Per Elena, spiegano gli atti, i medici avevano prospettato un nuovo ciclo di chemioterapia. Per Romano, invece, l’ipotesi era il posizionamento di una Peg – il dispositivo per l’alimentazione artificiale tramite sondino. Entrambi i trattamenti, secondo la valutazione clinica e personale dei due pazienti, non avrebbero modificato l’esito della malattia ma solo prolungato la fase finale della vita.

La giudice osserva che, alla luce della più recente interpretazione costituzionale, questi interventi possono essere considerati “medicalmente previsti e prospettati”, e dunque rientrare nel concetto di sostegno vitale, anche se non ancora iniziati. La loro natura, prosegue il provvedimento, era percepita dai pazienti come accanimento terapeutico, giudizio coerente sia con la scienza medica sia con la libertà di autodeterminazione.

Una linea interpretativa già avanzata dalla Procura

La Procura di Milano aveva anticipato questa lettura già nel settembre 2023. L’aggiunta Tiziana Siciliano, oggi in pensione, e il pm Luca Gaglio avevano chiesto l’archiviazione sostenendo una interpretazione più ampia della storica decisione della Consulta sul caso Dj Fabo.

Secondo i magistrati milanesi, il malato può scegliere di essere aiutato a morire anche se non è ancora collegato a macchine che lo tengono in vita, quando i trattamenti prospettati rappresenterebbero soltanto un prolungamento artificiale e inutile dell’agonia. In queste circostanze – affermava la Procura – chi presta assistenza non dovrebbe essere punibile.

La gip, prima di decidere, aveva però ritenuto opportuno sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale. Il chiarimento è arrivato nel maggio 2025 con una nuova pronuncia della Consulta, che ha contribuito a definire meglio il perimetro entro cui può essere esclusa la responsabilità penale per l’aiuto al suicidio.

Dalla vicenda Dj Fabo ai nuovi casi

Il nome di Cappato è ormai indissolubilmente legato alla battaglia sul fine vita in Italia. Fu lui, nel 2017, ad accompagnare in Svizzera Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, tetraplegico e cieco dopo un incidente stradale. La scelta di autodenunciarsi diede origine a un processo che segnò una svolta storica.

Dopo un passaggio davanti alla Corte costituzionale e un processo molto seguito a Milano, nel 2019 la Consulta stabilì che l’aiuto al suicidio non è punibile in presenza di quattro condizioni: malattia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, piena capacità di decidere e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Proprio quest’ultimo requisito sembrava mancare nei casi di Elena e Romano, perché i due pazienti non erano ancora collegati a dispositivi che li mantenessero artificialmente in vita.

La “lettura costituzionalmente orientata”

Per superare questo ostacolo giuridico, la Procura ha richiamato una “lettura costituzionalmente orientata” dell’articolo 580 del codice penale, che punisce l’aiuto al suicidio. L’interpretazione si fonda sugli articoli 2 e 32 della Costituzione – quelli che tutelano i diritti inviolabili della persona e il diritto alla salute – oltre che sulla legge 219 del 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.

In questa prospettiva, il rifiuto di cure che prolungherebbero solo temporaneamente la vita senza modificarne l’esito finale rientra pienamente nel diritto del paziente all’autodeterminazione. E quando tali cure sono considerate futili o sproporzionate, il loro rifiuto non può trasformarsi in un ostacolo alla possibilità di accedere al suicidio assistito.

Il vuoto della politica

La decisione della gip di Milano si inserisce in un quadro normativo ancora incompleto. Nonostante anni di dibattito e diverse iniziative parlamentari, l’Italia non dispone ancora di una legge organica sul fine vita.

In assenza di una disciplina chiara, sono le sentenze della Corte costituzionale e le interpretazioni dei tribunali a definire progressivamente i limiti tra diritto all’autodeterminazione, tutela della vita e responsabilità penale di chi aiuta un malato a morire.

L’archiviazione dei casi Cappato rappresenta così un nuovo tassello di questa evoluzione giurisprudenziale: un passaggio che, pur non colmando il vuoto legislativo, amplia ulteriormente lo spazio riconosciuto alla libertà di scelta nelle fasi finali della vita.

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