Il caso dei “20-30 secondi” arriva al processo bis. La Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione di un ex sindacalista imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess, stabilendo che la reazione “ritardata” della donna non può costituire motivo di non punibilità. Il processo d’appello dovrà dunque essere celebrato di nuovo, alla luce di una lettura più attenta del concetto di consenso e della dinamica delle aggressioni sessuali.
A sollecitare l’intervento della Cassazione era stato il sostituto procuratore generale di Milano, Angelo Renna, dopo che nei primi due gradi di giudizio l’uomo era stato assolto perché la presunta vittima non si era opposta immediatamente all’aggressione. Secondo i giudici, quei “20-30 secondi” di mancata reazione erano stati ritenuti sufficienti per escludere la violenza, perché — a loro dire — avrebbero permesso alla donna di manifestare chiaramente il suo dissenso.
Ma la Suprema Corte ha bocciato questa impostazione. In una motivazione limpida e decisa, i giudici di legittimità hanno ribadito che “il ritardo nella manifestazione del dissenso” da parte della persona offesa è “irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale”. La giurisprudenza, sottolinea la Cassazione, è univoca: lo stato di sorpresa, paura o paralisi emotiva che può colpire la vittima di fronte a un abuso è tale da “superare la contraria volontà”, rendendola anche momentaneamente incapace di reagire.
Secondo il massimo organo giudiziario, la valutazione di una violenza sessuale non può limitarsi a una cronologia meccanica dei fatti, né basarsi su un presunto tempo massimo per dire “no”. Ogni persona può reagire in modo diverso a un’aggressione, e non è compito della giustizia stabilire un cronometro del consenso.
La decisione della Cassazione si inserisce in un contesto più ampio di revisione culturale e giuridica della violenza di genere, in cui il principio del “consenso libero e informato” viene finalmente svincolato da stereotipi e pregiudizi sul comportamento “ideale” della vittima.
Ora il processo d’appello dovrà essere rifatto, con un nuovo collegio e un nuovo esame dei fatti, questa volta con l’indicazione chiara che la lentezza o l’assenza momentanea di reazione non possono essere scambiate per consenso.
Un richiamo importante, che segna un ulteriore passo avanti verso una giustizia più consapevole delle dinamiche reali della violenza sessuale.
