Con il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 il legislatore ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale contiene un impianto normativo organico finalizzato alla risoluzione delle posizioni debitorie non solo di persone fisiche e professionisti ma anche delle imprese, per consentire, a queste ultime in particolare, la permanenza nel circuito produttivo ed economico.
Il legislatore, con il DLGS n. 136 del 13 settembre 2024 “c.d. correttivo ter” ha apportato modifiche all’impianto normativo originario di cui al citato decreto del 2019, integrando e correggendo alcune lacune presenti nella disciplina anche sulla scorta dell’evoluzione giurisprudenziale maturata, seppur nel breve lasso temporale di vigenza del codice.
Sicuramente, tra gli istituti finalizzati alla risoluzione della crisi, spicca per efficacia, la procedura di “composizione negoziata della crisi”, che a dire il vero, ad oggi, risulta ancora poco praticata, ma destinata ad assumere un ruolo sempre più importante, così come testimoniano i dati di accesso alla procedura sempre più in ascesa.
La “composizione” è un percorso stragiudiziale, ad eccezione per la parte inerente la conferma delle misure protettive, finalizzato al risanamento ed è destinato all’imprenditore commerciale ed agricolo che versi in una situazione di crisi o insolvenza, concetti definiti dall’art 2 del CCII come inadeguatezza dei flussi di cassa per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, (crisi), come impossibilità di soddisfare le obbligazioni, (Insolvenza) o, ancora, come lo squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, (c.d. pre-crisi).
Presupposto necessario per l’accesso alla procedura, per come richiesto dall’art. 12 CCII, è la ragionevole perseguibilità del risanamento che dovrà essere dimostrata dall’imprenditore attraverso la formulazione del progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni operative contenute nella lista di controllo particolareggiata disponibile sulla piattaforma telematica unitamente al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il test pratico consentirà all’imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa ed all’esperto di comprendere le concrete prospettive di risanamento, mentre il progetto di risanamento dovrà indicare quelle che saranno le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi. Il progetto dovrà indicare i requisiti dell’organizzazione dell’impresa, una situazione economico patrimoniale aggiornata, le informazioni sull’andamento corrente dei ricavi, del portafoglio ordini, dei costi e dei flussi finanziari ed infine le strategie di intervento previste per superare le cause della crisi.
Il progetto di risanamento riveste quindi particolare importanza non solo in fase di accesso alla procedura ma anche in fase di conferma delle misure protettive, le quali vengono definite, dall’art. 2 lettera p CCII, come le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle trattative.
Dette misure, che possono essere richieste dall’imprenditore sia nell’istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi che in un momento successivo, dovranno comunque essere confermate dal Tribunale a seguito di ricorso da presentarsi a cura dell’imprenditore. Nel giudizio di conferma delle misure protettive il Tribunale dovrà valutare il contenuto del progetto di risanamento anche secondo il parere fornito dall’esperto.
È fondamentale quindi che l’imprenditore, nel percorso di composizione della crisi e nella fase di accesso alla stessa, si avvalga di consulenti ed advisor con elevate competenze professionali per la redazione del progetto di risanamento quale strumento indispensabile per il buon esito della procedura di composizione negoziata, ma non solo, essenziale risulta essere la tempestiva emersione della crisi, spesso sottovalutata dall’imprenditore o di non facile individuazione, decisiva per il buon esito del percorso di ristrutturazione. Per tale ragione oggi il codice obbliga l’imprenditore individuale ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile finalizzato allo stesso scopo di prevenzione.
