29 Aprile 2024, lunedì
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Cos’è l’anatocismo bancario?

A cura dell’Avv. Giovanna Fusco
Per anatocismo in generale si intende la capitalizzazione degli interessi scaduti su di un capitale che a sua volta produce interessi.
Gli interessi maturati, scaduti e non pagati su di un capitale dato in prestito si sommano al capitale stesso, che quindi lievita costituendo la base di calcolo di nuovi interessi, il che determina un rapido e consistente incremento della somma dovuta.
L’anatocismo è ordinariamente vietato dall’art. 1283 c.c., che tuttavia lo consente solo in determinate condizioni, ossia dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, così come ulteriori ipotesi di anatocismo possono essere previste dagli usi contrari, come specificato dall’incipit della norma.
La giurisprudenza di legittimità per lungo tempo ha ravvisato nell’applicazione dell’anatocismo da parte delle banche, un uso di rango normativo, con il potere di derogare ex lege al divieto posto dall’art. 1283 c.c., sul presupposto che nelle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, l’anatocismo trovava generale applicazione in quanto sia le banche sia i clienti riconoscevano come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull’originario importo della somma versata, ma sugli interessi da questo prodotti e ciò anche a prescindere dai requisisti richiesti dall’art 1283 c.c.
La sentenza della Corte di Cassazione 16.03.1999, n.° 2374, ha operato un drastico cambio di rotta nel comportamento bancario, affermando la natura negoziale e non normativa dell’uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, non essendo ravvisabile l’opinio iuris ac necessitatis nell’adesione degli utenti ai contratti bancari, con la conseguente inapplicabilità della clausola anatocistica, poiché in aperto contrasto con le previsioni dell’art. 1283 c.c., in quanto uso non normativo. Successivamente con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”) e con l’art. 17-bis, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, introdotto in sede di conversione ad opera della legge 8 aprile 2016, n. 49, il legislatore ha definitivamante vietato l’anatocismo bancario e all’art. 120 Testo Unico bancario ha stabilito, tra l’altro che “

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento.. gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

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