Iniziamo subito col dire che anche i minorenni sono considerati “terzi” nella diffamazione.
Ebbene, riportiamo a conoscenza il fatto che la sentenza 16108/17 della Cassazione, datata 30 marzo, chiarisce che la presenza di bambini, in questo caso di due e quattro anni, costituisce comunque una “comunicazione con più persone”, essenziale per configurare il reato di diffamazione secondo l’articolo 595 del Codice Penale.
Detto questo, bisogna ricordare che i bambini possono comprendere il disvalore intrinseco di frasi offensive, soprattutto quando includono concetti elementari o parole volgari di uso comune.