Prima di tutto, bisogna sapere che quando si parla dell’assegnazione della casa coniugale non è fornire un sostegno economico al genitore collocatario dei figli ma garantire a questi ultimi di continuare a crescere nello stesso habitat domestico finché non diventano autonomi o comunque non perdono il diritto al mantenimento. Detto questo, ricordiamo che il diritto di abitazione nella casa coniugale cessa quando i figli perdono il diritto ad essere mantenuti. Questo diritto si perde nelle seguenti circostanze:
- figli maggiorenni già autosufficienti;
- figli maggiorenni non autosufficienti ma che non studiano e non cercano un lavoro;
- figli maggiorenni non autosufficienti che, pur se alla ricerca di un lavoro, hanno raggiunto i 30/35 anni (a seconda del percorso di studi prescelto);
- figli maggiorenni non autosufficienti che, seppur studiano, lo fanno senza profitto;
- figli maggiorenni che vivono da soli.