Ebbene, prima di tutto, bisogna sapere che la firma non deve necessariamente essere leggibile: è sufficiente che il documento, leggendone il contenuto, sia chiaramente riconducibile al suo autore. Detto questo, bisogna sapere che è valido il contratto sottoscritto con una sigla illeggibile anziché con una firma per esteso, se le generalità della parte possono desumersi dal contesto dell’atto.