17 Maggio 2024, venerdì
HomeConsulente di StradaSOLUZIONI AL DEBITO

SOLUZIONI AL DEBITO

A cura del Prof.Avv. Luca Barbuto

NULLITA’ CARTELLA ESATTORIALE – COMPETENZA TERRITORIALE AGENTE RISCOSSIONE.

Avv. Prof. Luca Barbuto

Capita molto spesso di ricevere una cartella esattoriale da parte dell’Agente di Riscossione per tributi non pagati dal contribuente a cui deve conseguire necessariamente una attenta verifica dei requisiti di validità della stessa, sia in ordine al merito, ovvero alla fondatezza del tributo richiestoin relazione ai profili di decadenza e prescrizione del tributo,oppure alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi applicati, che in riferimento ai vizi propri della stessa cartella, al fine di valutare attentamente la possibilità e l’opportunità di impugnare la stessa dinanzi l’autorità giudiziaria competente.

In ordine al vizio proprio dell’atto e del provvedimento notificato dall’Agente di riscossione molto spesso sfugge la verifica di un particolare requisito che determina la nullità della cartella esattoriale, ovvero l’individuazione dell’Ente di riscossione territorialmente competente ad emettere e notificare la stessa.

Infatti, il potere del Concessionario della riscossione è legato al domicilio del contribuente, pertanto, un atto inviato da un ufficio territorialmente non competente è da ritenersi affetto da nullità, principio rinvenibile nel dettato normativo di cui all’art. 31 comma 2 DPR 600/1973 per il quale, ogni atto impositivo deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, ed ancora nel disposto di cui all’art. 24 DPR 602/73 per il quale l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce. 

Il principio normativo di cui sopra ha trovato del resto conferma nell’ orientamento della giurisprudenza merito per la quale, in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emessodall’ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente ed anche nelle pronunce di legittimità della Suprema Corte di Cassazione la quale ha avuto modo di confermare tale principio statuendo che “l’individuazione della competenza dell’Agente di Riscossione in relazione al domicilio fiscale del contribuente appare del tutto coerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, e si giustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell’attività amministrativa, tenuto conto che, nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e tale organo della riscossione (competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare le relative quietanze; competente ad iniziare la espropriazione), e che apparirebbe, pertanto, del tutto illogico attribuire tali poteri ad un soggetto territorialmente distante dal luogo in cui risiede il contribuente” (cfr. Cassazione civile, sez. Trib., 01/10/2014, n. 20669).

In definitiva, al momento della notifica della cartella esattoriale è opportuno verificare la correlazione tra domicilio fiscale del contribuente e territorialità dell’Ufficio di riscossione, e tale verifica deve essere operata in riferimento all’insorgenza del tributo contestato, indipendentemente dall’eventuale cambio di residenza successivo del contribuente, in mancanza la cartella è da ritenersi affetta da nullità, salvo i casi in cui l’agente di riscossione si sia avvalso della facoltà di delega conferita ad un ufficio delegato per l’espletamento dell’attività di riscossione al di fuori della propria competenza territoriale.

Ovviamente il principio della territorialità dell’atto deve essere applicato a tutti i provvedimenti emessi dall’agente di riscossione e quindi non solo alle cartelle ma anche agli atti di intimazione di pagamento ed agli atti di espropriazione forzata.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti