10 Maggio 2024, venerdì
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Usucapire un immobile concesso in comodato: cose da sapere


Prima di tutto, bisogna sapere che per l’usucapione ci sono dei termini abbreviati a soli 10 anni di possesso in caso di acquisto della proprietà in buona fede da chi non è proprietario, se il titolo è stato trascritto nei registri immobiliari ma non è il caso del comodato.
Proprio perché il contratto, anche quando è stato stipulato per iscritto e registrato, non è un titolo idoneo a trasferire la proprietà o altri diritti reali.
Attenzione!
Una norma speciale del Codice civile, l’art. 1159 bis, disciplina l’usucapione della «piccola proprietà rurale», che riguarda i fondi rustici, e i fabbricati annessi, situati nei Comuni montani: qui il termine di possesso continuato necessario a usucapire è di 15 anni
Quindi, cosa serve per appropriarsi di un immobile ricevuto in comodato?
Ebbene, la Corte di Cassazione afferma che «il comodatario, quale detentore del bene oggetto del comodato, non può acquistare il possesso “ad usucapionem” senza prima avere mutato, mediante una “interversio possessionis”, la sua detenzione in possesso».
Inoltre, secondo la Suprema Corte, «la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente».

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