Prima di tutto, ricordiamo che il comodato è il contratto con cui una parte – detta comodante – consegna all’altra – il comodatario – un bene mobile o immobile, affinché se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato: così prevede l’art. 1803 del Codice civile.
Inoltre, L’art. 1804 del Codice civile stabilisce che «il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia», quindi con una particolare accortezza e non in modo trascurato. Inoltre, «egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa», e «non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante».
Bisogna sapere che il comodato si basa sulla fiducia, il complesso di diritti, doveri e facoltà derivanti dal contratto non è cedibile a meno che il comodante lo consenta. Ma se è proprio lui a morire, ci si chiede se il contratto debba cessare o possa proseguire con i suoi eredi.
Ebbene, secondo l’articolo 1811 del Codice civile, «in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa»: ad esempio, chi ha dato in comodato un immobile ad un amico che è deceduto potrà chiedere ai figli di costui di rilasciarlo al più presto.