28 Marzo 2024, giovedì
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BONUS EDILIZI E CERTIFICAZIONE “SOA”


DECORRENZA

Dal 1.01.2023 al 30.06.2023
Fase transitoria
A decorrere dal 1.01.2023 e fino al 30.06.2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, di cui agli Art.119 del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a €516.000 deve essere affidata a:
a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrice, della occorrente certificazione SOA
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30.06.2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.
Dal 1.07.2023
A decorrere dal 1.07.2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA
REQUISITO PER LA DETRAZIONE
La detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023 è subordinata all’avvento rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui Art. 84 del codice dei contratti pubblici
In relazione ai lavori affidati alle imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1.07.2023 è dunque, subordinata all’avvento rilascio della suddetta attestazione
LAVORO DI IMPORTO SUPERIORE A € 516.000
Ai fini della determinazione dell’importo di € 516.000 si ritiene che l’importo dei lavori si debba intendere al netto dell’IVA
La normativa prevede che il limite di € 516.000 è calcolato accendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “ condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa subappaltatrici solo qualora le stese eseguono lavori di importo superiore a € 516.000
Fonte: immobili e Fisco 2/2023

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