A cura di Ionela Polinciuc
La riforma Cartabia ancora al centro delle polemiche.
La cosiddetta legge Cartabia, che ha riformato alcune norme sull’amministrazione della giustizia, ha suscitato diverse polemiche. Uno dei punti che anima il dibattito è quello che riguarda la mediazione obbligatoria: aumento delle materie
Al riguardo, abbiamo intervistato l’Avv. Salvatore Rocca Presidente del Movimento Forense di Crotone e Consigliere del locale Ordine degli Avvocati.
Avv. Rocca: Mediazione: novità con la Riforma Cartabia?
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria, anzitutto aumenta le materie per le quali la mediazione è necessaria.
La disciplina previdente prevedeva la necessità della mediazione per le seguenti materie:
di locazione;
di comodato;
di affitto di azienda;
di diritti reali;
di divisioni;
di successioni ereditarie;
di patti di famiglia;
di risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria;
responsabilità da diffamazione a mezzo stampa;
di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
A queste materie, sono state fatte altre aggiunte?
Si. La riforma Cartabia a queste materie ha aggiunto le seguenti:
associazione in partecipazione;
consorzio;
franchising;
opera;
rete;
somministrazione;
società di persone e subfornitura.
Con la riforma Cartabia sulla mediazione è stato modificato anche qualche altro articolo?
La riforma Cartabia sulla mediazione obbligatoria ha modificato anche l’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in relazione alla natura di tale procedura come condizione di procedibilità.
La disposizione della riforma Cartabia indica che chi desidera deve avviare un’azione legale riguardante controversie di cui all’ambito di applicazione della disciplina (ambito oggi, come detto, ampliato) è tenuto a intraprendere preliminarmente il procedimento di mediazione.
Si precisa che nelle controversie di cui al primo comma, l’attuazione del procedimento di mediazione è una condizione necessaria per la procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto, pena la decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Se il giudice constata che la mediazione non è stata intrapresa o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa l’udienza successiva dopo il termine previsto dall’articolo 6. In tale udienza, il giudice verifica se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e, in caso contrario, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Sempre il nuovo art. 5 sopra richiamato è modificato dalla riforma Cartabia in tema di mediazione obbligatoria prevedendo che quando tale procedura è un requisito per procedere con un’azione legale, tale requisito si considera soddisfatto se il primo incontro con il mediatore si conclude senza raggiungere un accordo di conciliazione.
In ogni caso, il processo di mediazione non impedisce l’emissione di provvedimenti d’urgenza o cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.