29 Maggio 2023, lunedì
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Accettazione eredità: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Filomena Fiore ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

ENTRO QUANDO SI DEVE ACCETTARE DELL’EREDITÀ

In caso decesso del proprio dante causa, la legge stabilisce dei modi e dei tempi per accettare l’eredità o per rinunciare ad essa.

L’ACCETTAZIONE

L’accettazione è un atto negoziale unilaterale mediante il quale il chiamato acquista la qualità di erede e tale diritto può essere esercitato entro 10 anni dal giorno dell’apertura della successione ed è irrevocabile una volta compiuto.

L’accettazione ha efficacia retroattiva, per cui, dal momento dell’apertura della successione il chiamato diventa erede.

L’accettazione può essere:

  1. ESPRESSA: allorché il chiamato dichiari, in un atto pubblico o in una scrittura privata di accettare l’eredità o assuma il titolo di erede. Tale forma di accettazione non ammette apposizione di termini o condizioni né può essere parziale pena, in entrambi i casi, la nullità di essa.
  2. TACITA: quando il chiamato pone in essere qualsiasi comportamento o compia qualsiasi atto che, necessariamente presuppone la volontà di accettare e che comunque non avrebbe il diritto di compiere se non in qualità di erede.
  3. CON BENFICIO DI INVENTARIO: nel caso si sospetti che il lascito ereditario sia gravato da debiti e non si voglia pertanto correre il rischio di dover rispondere dei debiti del defunto anche con i propri risparmi e quindi oltre il valore del lascito ereditario.

Optando per tale forma di accettazione dell’eredità, l’erede evita la “confusione dei beni del defunto con i propri”.

In tal caso, l’erede risponderà di eventuali debiti ereditari limitatamente al valore dei beni che gli sono stati lasciati dal defunto.

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario potrà essere effettuata o mediante un notaio ovvero depositando ricorso in Tribunale, mediante il quale, l’erede dovrà dapprima dichiarare al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione di voler accettare l’eredità con il beneficio d’inventario e successivamente dovrà depositare ulteriore ricorso e chiedere la nomina di un cancelliere che, sulla scorta dei documenti forniti dall’erede stilerà un inventario accertando la consistenza dei beni ereditari, descrivendoli (beni immobili e mobili) e procedendone alla loro stima.

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