25 Aprile 2024, giovedì
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Blue whale challenge: Dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Luciana Ruggiero ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Avv. Luciana Ruggiero: Blue whale challenge: è sempre istigazione al suicidio?
” Si definiscono “challenges”, le sfide lanciate sul web a compiere imprese pericolose e talvolta estreme. Tuttavia, non tutte le challenges lanciate in rete costituiscono reato, risultando la maggior parte di esse gare innocue come, a titolo esemplificativo, il riuscire a compiere una particolare acrobazia a titolo di gioco. Diversamente, costituiscono reato tutte quelle sfide con intenti criminosi, volte all’istigazione al suicidio e/o a delinquere. Si pensi ad esempio alla nota “Blue Whale
Challenge”, una sfida consistente nell’obbedire ad una serie di imperativi sempre più pericolosi, partendo dal compimento di atti di autolesionismo fino, talvolta, ad arrivare al compimento di un suicidio vero e proprio. Ecco che, in tale ipotesi, la challenge pericolosa integra una fattispecie di reato. Allo stesso modo, costituisce reato la sfida consistente in un invito a violare un precetto normativo, come, a titolo esemplificativo, la challenge diffusa in rete in cui si invita a commettere una rapina.
Tuttavia, e secondo alcuna giurisprudenza, non sempre è configurabile il reato di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici nell’ambito della pratica nota come Blue Whale Challenge, pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli.
Ed infatti, la fattispecie criminosa dell’istigazione al suicidio è punita a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. La tipicità della condotta individuata dal legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale, ma anche dell’istigazione accolta cui non consegua la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo lesioni lievi o lievissime.
La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell’evento meno grave impone quindi di escludere la punibilità del tentativo posto che, per l’appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell’istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve.”

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