29 Aprile 2024, lunedì
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Divisione eredità: dalla rubrica A.U.G.E., Avv. Filomena Fiore ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

COME SI DIVIDE L’EREDITÀ SENZA TESTAMENTO?

” Gli eredi e i legatari possono essere stati individuati dal de cuius stesso, mentre era ancora in vita, mediante il testamento, trattasi della così detta successione testamentaria.

In mancanza di testamento, gli eredi sono individuati dalla legge in base alle quote previste e a loro riservate, dunque il coniuge, i figli e coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il de cuius. Si parla in questo caso di successione legittima.

Da notare che, a differenza degli eredi, i legatari possono essere designati solo con testamento e la disposizione testamentaria che li riguarda prende il nome di legato.

Qualora il de cuius non abbia redatto un testamento l’eredità si devolve in base alle regole della successione legittima, per cui, andrà divisa tra gli eredi legittimi in base alle quote previste dalla legge.

Se il defunto ha dei discendenti, essi concorrono solo con il coniuge, escludendo gli ascendenti. Se invece non ci sono discendenti, ed esiste solo il coniuge, quest’ultimo concorre con gli ascendenti in base alle quote già citate.

Inoltre, occorre sempre tenere presente che un chiamato a succedere in base alla legge potrebbe anche non accettare l’eredità. In tale caso, a costui o costei subentrano i discendenti (rappresentazione). Se non opera la rappresentazione, la quota andrà a vantaggio degli altri chiamati dello stesso ordine (accrescimento).

ACCETTAZIONE EREDITÀ: COME FUNZIONA?

L’accettazione dell’eredità, disciplinata dagli artt. 470 e seguenti del codice civile, è un negozio giuridico attraverso il quale un soggetto chiamato acquisisce il diritto all’eredità, con effetto decorrente dal giorno dell’apertura della successione.

L’accettazione dell’eredità può avvenire in maniera espressa o tacita.

Nel primo caso (accettazione espressa), avverrà all’interno di un atto pubblico o di una scrittura privata. In questa la persona interessata ad assumere la qualità di erede, assumerà tale titolo, dichiarando – appunto, espressamente – di accettare l’eredità.

Nel secondo caso (accettazione tacita), il soggetto che è chiamato all’eredità accetta la stessa compiendo atti che presuppongono la volontà di accettare, e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere ad esempio provvede ad alienare le cose che sono inerenti all’eredità, sostituisce i beni ereditari, e così via.

L’accettazione dell’eredità può avvenire anche con beneficio d’inventario, ovvero, mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale, nel quale l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, cosicché, eventuali debiti ereditari saranno pagati solamente entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.

Tale ipotesi di accettazione potrebbe risultare conveniente nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari.

Tale forma di accettazione è obbligatoria per i soggetti incapaci, per i soggetti minorenni e per le persone giuridiche.

Il costo dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dipende molto dall’entità patrimoniale dei beni che dovranno essere elencati e stimati in apposito inventario.

Per l’accettazione dell’eredità sono previsti dei termini.

L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del defunto, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento. In ogni caso è bene che prima dell’accettazione dell’eredità sia stata già perfezionata la dichiarazione di successione che, a fini fiscali.

Nel caso in cui il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari, l’inventario (ovvero la separazione dei beni che derivano dall’eredità da quelli che erano già di proprietà dell’erede) dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla morte del de cuius, con accettazione conseguente entro i quaranta giorni successivi.”

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