A cura di Ionela Polinciuc
QUANDO UN AVVOCATO NON PUO DIFENDERE UN CLIENTE ?
” L’Art. 24 del Codice Deontologico Forense intitolato “ Conflitto di interessi” stabilisce che
“L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa
determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale. Quindi l’avvocato non potrà assumere la
difesa di un soggetto che sia controparte di altro soggetto giuridico con il quale condivide
interessi di qualunque natura . Ciò in quanto , prosegue la norma, : “ “L’avvocato nell’esercizio
dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti
la propria sfera personale”.
- Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la
violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la
conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o
cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello
svolgimento del nuovo incarico. - L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze
impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.