27 Aprile 2024, sabato
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Procedure di riscossione: Dalla rubrica A.U.G.E., Dott.ssa Mariarosaria Rusciano ci risponde

A cura di Ionela Polinciuc

Quali sono le procedure di riscossione?

” Le procedure utilizzate dall’agenzia delle entrate riscossione per il recupero dei propri crediti sono le procedure cautelari (fermo e ipoteca) e le procedure esecutive (pignoramento)

                     PROCEDURE CAUTELARI

FERMO AMMINISTRATIVO

È l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. tale procedura prevede che l’agente della riscossione invii una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, con la quale invita il contribuente a mettersi in regola con il pagamento e lo informa che, in caso di mancato pagamento, procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata presso il pubblico registro automobilistico (pra).

Sono tutelati dal fermo amministrativo i veicoli che sono strumentali all’attività di impresa o della professione esercitata (d.l. n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

IPOTECA SUGLI IMMOBILI:

L’ipoteca sugli immobili fornisce agli enti creditori una forma di garanzia del credito vantato: può essere iscritta in caso di debiti non inferiori a 20mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo. anche in questo caso si procede previo preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute.

Se il pagamento non avviene, neanche tramite rateazione, o in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla conservatoria competente.

PROCEDURE ESECUTIVE

Prima dell’espropriazione forzata viene notificato avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

VENDITE ALL’ASTA:

Nel caso in cui, dopo il pignoramento, persista il mancato pagamento, si dà il via alle

procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:

Con il termine “pignoramento presso terzi” s’intende l’azione esecutiva sui crediti che il debitore ha verso terzi (conto corrente, stipendio, etc.), oppure beni del debitore che sono in possesso di terzi.

PIGNORAMENTO STIPENDI E PENSIONI:

Per il pignoramento di stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, l’ade riscossione deve rispettare i seguenti limiti:

fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;

tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;

sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

PIGNORAMENTO CONTI CORRENTI:

Il pignoramento sulle somme depositate sul conto corrente non può riguardare l’ultimo stipendio o pensione.”

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