28 Marzo 2024, giovedì
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Multe autovelox è vero che ci sono delle ultime novità ?

Sono appena uscite due nuove sentenze della Suprema Corte che completano ulteriormente questa materia così frammentaria.
Le nuove indicazioni della Cassazione n. 11776/2020.sull’autovelox specificano ora che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori. In pratica, la presenza sul verbale della dicitura che l’apparecchiatura è «debitamente omologata e revisionata» non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura. Il che significa che ben potrebbe essere il contrario. In altri termini, il cittadino ha comunque diritto, in caso di ricorso, a contestare quanto indicato dal verbalizzante nella multa ed esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o copia conforme. Solo quest’ultimo – e non già la dichiarazione dell’agente – dimostrerà l’effettiva verifica della macchinetta.

il secondo chiarimento e’ stato offerto dalla  Cassazione  n. 11792/2020 .La Corte ha detto che il verbale non deve contenere «un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione», perché quello che conta è «l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa». 

Non è quindi vero che il verbale debba contenere tutte le indicazioni affinché l’avvertimento sia puntuale, specifico, determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed in riferimento ad uno specifico cartello, perché solo in tal modo si può valutare «l’adeguatezza della segnalazione». Al contrario, secondo la Cassazione «la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso». Tanto più dunque non è necessario che il verbale contenga un avvertimento “puntuale” circa le modalità di segnalazione, «venendo in rilievo – ai fini della legittimità della sanzione – l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa».

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