La legge stabilisce che non costituiscono oggetto di accatastamento sono i seguenti immobili:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura.
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale.
- tettoie, porcili, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi.
- manufatti isolati privi di copertura.
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.