18 Aprile 2024, giovedì
HomeConsulente di StradaLegge sul doppio cognome ai figli: cosa prevede

Legge sul doppio cognome ai figli: cosa prevede

La legge sul doppio cognome è stata presentata nel giugno 2021 e al momento è all’esame della Commissione Giustizia del Senato.

Come annunciato dalla ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la legge è stata calendarizzata al Senato per la metà del mese di marzo 2022 ed è stato indicato il senatore Urraro come relatore. La riforma interviene sulla disciplina civilistica del cognome ai figli per l’attribuzione anche del cognome materno e sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi.

Questa proposta di legge vuole garantire alle donne la stessa dignità degli uomini, in linea con quanto già previsto da altri paesi europei, quali Spagna, Francia e Germania.

In realtà, si è voluti intervenire in questa direzione in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014, che ha ritenuto discriminatorio precludere l’assegnazione del cognome materno ai figli.

In Italia, alcuni cambiamenti si sono verificati anche con la sentenza n. 61/2006, secondo la quale il sistema di attribuzione del cognome paterno vigente in Italia altro non è che “il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.”

La pronuncia della Corte Costituzionale, che ha fatto però da apripista alla legge a cui si sta lavorando, è la n. 18/2021, in cui la Consulta ha rilevato il contrasto dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione.

Doppio cognome: figli legittimi, naturali, adottivi e maggiorenni

La prima modifica riguarda il cognome dei coniugi, ovvero possono tenere il proprio cognome.

Si stabilisce poi per i coniugi la possibilità di poter attribuire al proprio figlio il cognome del padre, della madre o di entrambi nell’ordine concordato o in ordine alfabetico.

Per evitare cognomi diversi ai figli nati nello stesso nucleo familiare, si stabilisce di dover attribuire ai figli successivi al primo il cognome attribuito a quest’ultimo nel momento della registrazione all’anagrafe. Per evitare poi la moltiplicazione di cognomi alle successive generazioni, si potrà scegliere se adottare il cognome paterno o materno.  

Le stesse regole valgono per i figli minori adottati. Per i figli adottivi di maggior età, possono prendere il cognome dell’adottante ma l’adottato può decidere di tenere il suo cognome e anteporlo al cognome dell’adottante. Se invece i coniugi adottanti sono due, il cognome dell’adottato sarà stabilito previo accordo.

Per i figli naturali, se riconosciuti da entrambi i genitori, vale la stessa disciplina dei genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di questo, se poi l’altro genitore lo riconosce dopo, il cognome di questo si aggiunge al primo, previo consenso del genitore e del figlio, se ha già compiuto 14 anni.

Al figlio di maggior età, che ha ottenuto un solo cognome, è stata riconosciuta la possibilità di aggiungere il cognome dell’altro, rendendo una dichiarazione diretta e personale o scritta con firma autenticata da comunicare all’ufficiale dello stato civile



Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti