27 Aprile 2024, sabato
HomeConsulente di StradaAssicurazione Rc auto: quando non è obbligatoria?

Assicurazione Rc auto: quando non è obbligatoria?

Non viene richiesta la polizza sulla responsabilità civile quando il veicolo è stato ritirato dalla circolazione. La risposta è «dipende». Per veicolo immatricolato e, quindi, in grado di circolare, c’è questo obbligo se si trova in una strada, pubblica o privata, in cui si applica il Codice della strada. Non importa se la macchina è guasta o se finirà per essere rottamata perché non conviene sistemarla: finché non viene ritirata formalmente dalla circolazione e, quindi, verrà cancellata dal Pubblico registro automobilistico (il Pra), ci sarà bisogno di rinnovare la polizza Rc auto. Lo ha ribadito la Corte di giustizia europea con una sentenza depositata di recente. Secondo i giudici di Lussemburgo, il contratto di assicurazione sulla responsabilità civile è obbligatorio per qualsiasi autoveicolo immatricolato in uno Stato dell’Unione europea, anche se si trova su un terreno privato, e che è destinato ad essere demolito per scelta del suo proprietario o perché tecnicamente non è idoneo alla circolazione. In altre parole: che si trovi parcheggiata in una strada pubblica o privata, che funzioni o non funzioni, la macchina immatricolata ed iscritta al Pra va assicurata. Nello spiegare la sentenza la Corte sembra rispolverare il vecchio detto secondo cui «fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio». Scrivono i giudici, infatti, che anche se oggi la macchina è guasta, il proprietario può sempre farla sistemare. «Di conseguenza – si legge – se il mero fatto che un veicolo è, in un determinato momento, inidoneo a circolare fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all’obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di tale nozione di veicolo sarebbe rimesso in discussione». Lo scopo di mantenere l’obbligo assicurativo dell’auto anche quando questa non è in grado di circolare – aggiungono i giudici – è quello di «tutelare le vittime di incidenti stradali, dal momento che l’intervento dell’organismo di indennizzo dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non assicurato è previsto esclusivamente nei casi in cui la conclusione dell’assicurazione è obbligatoria», cioè nel caso in cui il veicolo sia stato ritirato dalla circolazione. Cosa che non succede con una macchina rotta lasciata in un parcheggio pubblico o privato. Diverso il caso dell’auto lasciata ferma in un box privato: non essendo un luogo aperto alla circolazione e, quindi, non essendo applicabile il Codice della strada, in quel caso il proprietario può decidere di tenerla senza assicurazione, magari come «reliquia» perché si tratta di un’auto storica. L’importante è che da lì non esca e che non finisca sulla strada, nemmeno su un cortile condominiale dove transitano altre auto: questa circostanza costringerebbe il possessore della macchina ad assicurarla.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti