28 Marzo 2024, giovedì
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Processo e condanna sociale

a cura di Miranda Luisa

È inevitabile che, in un meccanismo delicato e sofisticato come il processo penale italiano, reso ulteriormente complesso da un sistema di diritto penale stratificatosi nel tempo che è chiamato a integrarlo in molti dei presupposti di alcuni suoi istituti e percorsi, lo spostamento di alcuni “mattoncini” dell’edificio determinino squilibri e scompensi. Il tutto, naturalmente, è amplificato dalle dinamiche che tutto ciò può determinare sui poteri delle parti e dei soggetti processuali che le varie previsioni sono chiamate ad applicare, con ulteriori ricadute di sistema.

Il potere, perché di potere si tratta, dentro il processo non è infinito: la dilatazione dei poteri di una parte restringe e ridimensiona quelli dell’altra, nel nuovo equilibrio che si determina. Sono state più volte scandagliate le implicazioni di sistema delle sentenze del 1992 e 1994 della Corte costituzionale e le implicazioni della riforma costituzionale dell’articolo 111 della Costituzione e della legge n. 63 del 2001. Sono state a più riprese valutate le ricadute dell’evoluzione giurisprudenziale nella dinamica dei rapporti tra indagini preliminari e dibattimento. Si sono già affrontate le tematiche della dinamica dei rapporti tra pubblici ministeri e giudici delle indagini preliminari nella considerazione degli esiti delle richieste degli uni e della determinazione degli altri, anche a prescindere da possibili patologie, in linea astratta irrilevanti. Sono già state considerate, pur nell’alterato equilibrio, i rapporti tra indagini “preliminari”, esercizio dell’azione penale, controllo-filtro dell’udienza preliminare e dibattimento. Sono già state a più riprese evidenziate le espansioni mediatiche delle indagini preliminari, non corrette dalla natura dell’iscrizione nel registro di reato della notizia criminosa del soggetto indagato e dell’informazione di garanzia, nonché della misura cautelare e del successivo interrogatorio, tutti connotati dall’indicazione di garanzia che li caratterizza. Si sono a più riprese richiamate le previsioni costituzionali in tema di presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza irrevocabile.

In questo contesto, alcuni recenti episodi, anche clamorosi, hanno evidenziato ulteriori risvolti del rapporto tra indagini preliminari, esercizio dell’azione penale in relazione alla fase e alle fasi del giudizio. Non si tratta di considerazioni inedite ma che, pur tuttavia, nella misura in cui trascendono da riflessioni astratte meritano di essere considerate, anche nella loro prospettazione dogmatica e di sistema. Ora, controllata o no che sia da un giudice, richiesto di un provvedimento (proroga delle indagini, misura cautelare, intercettazione), il pubblico ministero sviluppa per un tempo alquanto ampio con pienezza di poteri di indagine, unitamente alla polizia giudiziaria il fondamento dell’ipotesi investigativa da lui formulata, la consolida con l’attività probatoria irripetibile o dotata comunque di una “resistenza” e la cristallizza dapprima in una preimputazione (art. 415 bis c.p.p.) e poi nell’imputazione (art. 416 c.p.p.).Si tratta di un fatto di rilevanza giuridica, in quanto prospettata da un organo avente ruolo e status significativo connesso al suo ruolo, che – prescindendo da altri elementi – è considerato muoversi nella dimensione della parte, ma pur sempre connotato, nella sua configurazione istituzionale, come organo condizionato dal principio di legalità, dal rispetto delle leggi che lo riguardano, ancorché nell’interpretazione che del suo egli intenda essere destinatario. È indubitabile che l’orizzonte nel quale si sviluppa questa attività nella prospettiva di chi la compie abbia precisi significati e fondamenti e che questa prospettazione sia destinata ad incidere nel convincimento di quanti ne vengano a conoscenza. Si consideri che la prospettazione accusatoria è supportata – come detto – dalla raccolta di materiale probatorio di supporto, selezionato e coordinato in quella prospettiva.

Questi elementi potranno essere certamente superati, modificati, attenuati o esclusi nei successivi sviluppi processuali dibattimentali, dalle decisione intermedie e da quelle definitive, ma non potranno essere cancellati o obliterati, essendosi medio tempore stratificati e comunque essendo escluso il loro assoluto superamento. Peraltro, sino a questi momenti la loro presenza giuridica processuale, nei riferiti termini, permane. Quanto detto consente di capire meglio alcuni scontri in atto tra Procura della Repubblica e organi giudicanti, soltanto silenziati nel reciproco formale riconoscimento delle rispettive funzioni.È sempre successo che, a fronte di un esito processuale non in linea con l’ipotesi accusatoria, la Procura abbia evidenziato, ricorrendo le condizioni (prescrizione del reato oppure operatività dell’art. 530, comma 2, c.p.p.), che l’ipotesi accusatoria non era stata smentita. Restava sullo sfondo il dato “storico” della vicenda processuale (si pensi al processo Andreotti, in via esemplificativa). L’accentuarsi delle ipotesi di contrapposti esiti processuali ha rafforzato alcune questioni del ruolo delle indagini preliminari rimaste sotto traccia.Se in termini, un po’ brutali, a fronte di un pieno proscioglimento in primo grado per non aver commesso il fatto, si è affermato che – essendo passato un arco temporale molto lungo – comunque l’imputato era stato “sfregiato”, in termini più meditati si è parlato, anche con riferimento a risultati delle indagini ancora in corso, di diffusione di atti parziali selezionati, di investigazione preliminare della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, non ancora sottoposti a verifica dibattimentale, alla distinzione tra “verità storicizzata” e “verità processuale” in qualche modo attribuendo alla prima una sorta di “primazia” o comunque di un dato che va accreditato come “verità”, a prescindere dal futuro processo che, governato da sue regole, le seleziona in funzione dell’accertamento della sola responsabilità penale.

Il dato si ricollega all’atteggiamento conseguente comunque all’accertamento e alla prospettazione di un soggetto facente parte, per quanto in una prospettiva unilaterale, pur sempre, dell’autorità giudiziaria.Ancora, da ultimo, si è riconosciuto, con qualche accento critico, che con la chiusura delle indagini, ma si direbbe ancor prima durante il loro svolgimento, il p.m. “abbia una storia da narrare” in termini compiuti, e che il processo su questa tela tracciata dall’accusa abbia una cadenza frammentata sino alla sintesi decisoria che comunque non potrà rimuovere e cancellare quella narrazione. Tutto ciò ha indotto e induce ad affermare la presenza di una forte “presunzione sociale della colpevolezza e della responsabilità” durante una lunga parte dello scorrere processuale, che se vede alcune Procure contestare, come detto, con sempre più forza e atteggiamento dialettico, gli esiti alternativi del giudizio, superando quegli atteggiamenti cui si è fatto cenno, vede altri trincerandosi dietro la solidità delle proprie posizioni, coperte dalla ritenuta neutralità dell’obbligatorietà dell’azione penale, e altri ancora soddisfatti del loro lavoro, e altri imputare a vario titolo e ragione la diversa valutazione alla quale il processo è pervenuto.

Al di là delle tensioni negli uffici giudiziari e la difficoltà per la società di comprendere i contrastanti esiti della singola vicenda giudiziaria e dello sconcerto della divaricazione di organi chiamati ad applicare la legge, resta comunque non rimossa la sedimentazione del narrato accusatorio, di una possibile verità storicizzata e di una presunzione sociale di colpevolezza.

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