19 Marzo 2024, martedì
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Opere d’arte e libera circolazione

A cura di Luca Filipponi

Direttore 

Il Decreto Ministeriale 246/2018 ha stabilito regole precise sulla documentazione che bisogna allegare all’autocertificazione per provare che il bene oggetto della stessa sia sotto soglia.
Se la cosa è stata oggetto negli ultimi tre anni di una vendita all’asta o mediante trattativa privata, oltre alle fotografie sarà necessaria la fattura da cui risulti il prezzo, al netto di oneri (commissioni, diritti di seguito, spese di trasporto ed assicurative). Se la vendita è avvenuta tra privati – sempre negli ultimi tre anni – sarà sufficiente una copia del contratto o, in mancanza, una dichiarazione congiunta delle parti davanti ad un pubblico ufficiale. Se la cosa è esportata per essere venduta all’asta, occorrerà una foto del catalogo d’asta, ovvero del mandato a vendere da cui risulti che la stima massima è inferiore a 13.500 euro ovvero una dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla casa d’aste.

In ogni altro caso, si potrà allegare una dichiarazione di un perito iscritto all’albo dei Ctu di un tribunale ovvero si potrà affidare alla stima dell’ufficio esportazione.

Come indicato in premessa, resta il controllo degli uffici esportazione che potrà accertare la sussistenza di un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Il termine ha una indubbia natura perentoria. Il Decreto ministeriale 246 è chiaro e non lascia spazio a proroghe o ritardi: l’autorità competente adotta il provvedimento entro 60 giorni. Tuttavia il Ministero, nell’applicazione delle autocertificazioni per i beni di età tra 50 e 70 anni, ha interpretato il termine come meramente ordinatorio. Il Ministero inoltre ritiene che quando l’interessato presenti un’autocertificazione implicitamente chieda un permesso di esportazione e qualora l’Ufficio Esportazione ritenga di attivare il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse, debba pronunciare un diniego di esportazione.

Questa interpretazione è contra legem perché di fatto equipara le autocertificazioni alle richieste di licenza di esportazione. Infatti, quando presento un’autocertificazione assumo la responsabilità, anche penale, di quanto dichiaro. Se il Ministero intende tutelare il bene in quanto “eccezionale” deve farlo necessariamente entro 60 giorni. La notifica del bene ne determina l’inesportabilità. Se invece entro 60 giorni dalla presentazione non si conclude il pro- cedimento di notifica il bene dovrebbe poter uscire. In sostanza, nel mondo delle autocertificazioni, non vi è spazio per ulteriori “dinieghi di esportazione” e non si può ritenere che la legge “implicitamente” li preveda a danno della proprietà privata. L’auspicio è che il Ministero fornisca chiarimenti.

Un problema ulteriore che si sta ponendo è quello dei beni con va- lore sotto soglia per i quali sia ancora pendente la richiesta di atte- stato di libera circolazione a seguito del notevole arretrato di lavo- ro durante il lockdown: il principio per cui l’azione amministrativa deve osservare la legge in vigore al momento dell’emanazione del provvedimento (tempus regit actum) dovrebbe imporre che per tali beni le procedure in corso si estinguano si applichi il regime dell’autocertificazione. Alcuni Uffici Esportazione invece ritengo- no che per tali beni si applichi il vecchio regime autorizzativo, con conseguente ultrattività di una norma abrogata oltre tre anni fa. Anche su questo punto è auspicabile un chiarimento del Ministero al fine di evitare contenziosi lunghi, costosi e defatiganti.

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