29 Marzo 2024, venerdì
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Il Decreto “Ristori” e “Ristori Bis” in sintesi

Il decreto “Ristori” (decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020) e il decreto “Ristori bis”(decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020) hanno introdotto numerose misure di
sostegno destinate agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive,
disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del
3 novembre 2020, per il contenimento della seconda ondata di contagio da
Coronavirus. Tra queste misure, i decreti legge hanno previsto due nuovi contributi a fondo perduto:
• il contributo a fondo perduto “Ristori”, a favore degli operatori dei settori economici
interessati dalle nuove misure restrittive contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020
e in vigore dal 26 ottobre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di apertura o
limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività su tutto
il territorio nazionale)
• il contributo a fondo perduto “Ristori-bis”, a favore degli operatori dei settori
economici interessati dalle ulteriori misure restrittive contenute nel DPCM del 3
novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre 2020 (chiusura, riduzione dell’orario di
apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate
attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità,
cosiddette regioni “rosse”).

Si ricorda che per maggiori informazioni sulle disposizioni normative e regolamentari
relative ai contributi a fondo perduto è possibile accedere all’area tematica “Contributi
a Fondo Perduto” sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il Contributo del Decreto “Ristori”

Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto “Ristori” è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge

L’erogazione avviene:
• con modalità automatica, se il beneficiario del contributo “Ristori” aveva ottenuto
l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (ottenuto a seguito
della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020 ovvero dal
25 giugno al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto)
• a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non
avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.
L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.

Per gli aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo a
fondo perduto, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.
Nella prima fase, in particolare, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
• 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
• 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non
l’importo di 1.000.000 di euro
• 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000 euro per le
persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’integrazione del contributo “ristori”
Per le seguenti attività, esercitate in maniera prevalente da soggetti con domicilio
fiscale o sede operativa nelle aree – individuate con le ordinanze del Ministro della
salute – caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (cosiddette regioni “arancioni” e “rosse”), la percentuale del contributo previsto dal decreto “Ristori” viene incrementata di un ulteriore 50%:
• gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041)
• bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000)
• alberghi (codice Ateco 551000)

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