23 Aprile 2024, martedì
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Legge Fallimentare al Tempo del Coronavirus – Un’ingiustizia chiamata “Giustizia Concorsuale” nel DL. 23/2020

Legge Fallimentare al Tempo del Coronavirus

Un’ingiustizia chiamata “Giustizia Concorsuale” nel DL. 23/2020   

Viviamo giorni  in cui sugli imprenditori piovono quantità indeterminate di informazioni e nozioni che fanno sospendere la normalità, e trasfigurano una realtà forse troppo severa con cui fare i conti per fronteggiare il  salvataggio della propria azienda.

L’ennesimo e sicuramente non ultimo Decreto Legge del giorno 8 aprile 2020, n. 23, nel rinviare  al 1° settembre 2021 la vigenza del Codice della crisi e dell’insolvenza, garantendo aiuti finanziari alle imprese che tentano una sopravvivenza a rischio, arresta per tre mesi i normali processi avviati per le dichiarazioni di fallimento, creando così un intervento a doppio binario da percorrere rispetto a concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il testimone nella corsa verso il traguardo del salvataggio è ancora una volta raccolto solo ed esclusivamente dal medesimo maratoneta: l’ azienda, che riceve per legge (anzi per Decreto Legge) una sorta di momentanea giustificazione alla sua crisi e che però si trova costretta a sostituire quelle decisioni prese e pianificate con ulteriori decisioni di urgenza. Deve, infatti, cercare di procastinare le scadenze (ex art. 9) e contemporaneamente studiare l’accesso a risorse finanziarie che per loro natura non potranno usufruirsi da parte di soggetti già in sofferenza almeno bancaria (ex art. 1 comma 2 lett. b), oltre, nel frattempo, a districarsi al meglio per non subire le istanze di fallimento (art. 10).

Un percorso da far venire le vertigini anche al migliore degli equilibristi.

Le norme di più diretta attinenza alla “materia concorsuale” di cui qui si discute appartengono al corpo normativo individuato tra gli artt. 9-10.

Si tratta di due disposizioni che, in maniera velata, riassumono le speranze di quanti si concentrano sulla indistinguibilità fra le cause di una possibile crisi di azienda derivante dall’apporto pandemico in atto rispetto ad altri fattori magari precedenti e pregressi.

Si tratta invero di un integralismo aderente ad una rigida interpretazione delle norme del Codice  della Crisi di impresa (per altro non ancora entrato in vigore ) destinato ad infrangersi contro le norme codificate ai sensi dell’articolo 2 lettera b, nella parte in cui stabilisce che le aziende utilizzatrici sono quelle che alla data del 31.12.2019 non rientravano tra le imprese in difficoltà, definite tali dalla normativa vigente ( ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione; del 17 Giugno 2014 ;  del Regolamento UE n. 702/ 2014 del 25 Giugno 2014 e del Regolamento UE n. 1388/2014 del 15.12.2014) e che non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

In altri termini più semplicistici, si potrebbe dire che la lezione da imparare rimane sempre la stessa: evitare la dichiarazione di fallimento.

Tra i giuristi di azienda viene evidenziato un chiaro segno di illogicità nell’affidare la meritevolezza all’accesso alle garanzie di Stato a dei parametri legislativi, formulati da un legislatore che sconosce le reali vicende dell’impresa e dell’imprenditore.

Analisi questa che appare disancorata dalla realtà poiché, mentre si disquisisce nei migliori tavoli sui “parametri” di accesso ad una presunta meritevolezza, quello che più si sta sviluppando in queste ore è invece lo scontro con una realtà ridotta alla scelta diretta del debitore sulla procedura concorsuale più adatta al momento.

Si auspica che il differimento al 1 settembre 2021 del Codice della crisi di impresa e della insolvenza “consentirà di allineare se stesso alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese” bloccando quindi quelle cadute libere che appaiono difficili da arrestare.

Si auspica ancora che si possa percorrere quel sentiero giuridico in cui si ritorni a parlare di “utilità sociale “ contro la quale l’azienda non può essere esercitata, e che si giunga ad una nozione di ristrutturazione di azienda che riesca a premiare i reali atti compiuti dall’imprenditore per evitare la irreversibilità dell’insolvenza, senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori.

Ancorare la fattibilità dell’accesso al credito a dei giudizi di meritevolezza “bancari”, senza una preventiva analisi della vera storia dell’azienda e delle libertà al suo interno praticate dai lavoratori, senza sapere degli sforzi fatti prima di arrivare all’appuntamento pandemico, fa del Decreto Legge n. 23 /2020 un difficile alleato del Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza, battezzando come privilegiate quelle aziende che direttamente hanno subito le complicazioni di mercato e produttive dell’emergenza COVID-19, e declassando invece le prospettive di quelle aziende che a stento erano riuscite a sopravvivere alla crisi appena trascorsa, sulle quali però si è basata l’economia del paese facendo aspirare loro ad una procedura di liquidazione per altro “ a mercato fermo”.

È opportuno precisare che l’art. 10 del Decreto va letto in direzione del disposto senso che ne scaturisce dalla sua lettura con l’art. 83, commi 1 e 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in corso di conversione), laddove al suo articolo 36 prolunga:  a) i termini di rinvio di tutte le udienze civili (per l’argomento trattato) all’11 maggio 2020;  b) il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, sospeso, parimenti sino all’11 maggio 2020.

In quest’ambito, l’istruttoria prefallimentare già ricadeva all’interno della predetta sospensione, disposta per legge, non tenendosi le relative udienze e non operando nemmeno le regole per il computo dei termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della motivazione.

Il centro del discorso si riassume nella circostanza secondo la quale l’art. 10 etichetta come improcedibili tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

La norma dunque si applica:

a) ai ricorsi in corso di trattazione sempre che una pronuncia non sia stata già depositata fino all’8 aprile 2020 incluso;

b) ai ricorsi provenienti da un creditore o dallo stesso debitore o anche dal Pubblico Ministero che però non chieda le misure conservative di cui all’art. 15 comma 8 Legge Fallimentare;

c) a tutte le procedure concorsuali che presuppongono l’insolvenza, come il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, nonché l’amministrazione straordinaria per le grandi imprese di cui al Decreto Legislativo n.270 del 1999, con esclusione – secondo la nota della Relazione – delle grandi imprese definite ai sensi del successivo decreto legge n.347 del 2003.

Viene lasciata, quindi, nel limbo la sorte dei ricorsi depositati prima del 9 marzo e non ancora decisi (rectius, con decisioni pubblicate) al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n.23) attesa l’assenza di regolamentazione esplicita (anche se si potrebbe ritenere pacifico che essi rientrino nella già regolamentata sospensione del termine per la adozione dei provvedimenti giudiziari, di cui all’ art. 83 comma 1 e che il Decreto Legge semplicemente proroga  all’11 maggio 2020).

Da qui si aprono diverse linee di pensiero le cui disquisizioni non convergono e non convergeranno mai verso un unico orientamento. Ciò che pare certo (a sommesso parere dello scrivente) è che  seguendo le linee guida della Relazione illustrativa pare che esista un intento (per un periodo di tempo limitato) di “sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza”.

Il punto di analisi è “ E se fosse questo il tentativo del legislatore di salvare le aziende colpite dalla crisi ancora prima che dal Covid-19 ?”

La risposta non è certa, ciò che invece è certo che il legislatore abbia scelto la categoria della improcedibilità per questa fattispecie .

Ed è proprio in questa direzione che la Relazione illustrativa monta il suo palcoscenico  rappresentando,  al termine del periodo “di limbo”, non già una ripresa della trattazione degli stessi ricorsi, fissando un’udienza di trattazione in cui  ridiventerebbero “procedibili”, ma bensì facendo dipendere la loro esistenza ad nuova necessaria presentazione.

Creatasi dunque una vera e propria contraddizione,  a questo punto apparrà opportuno ( ci si auspica ai fini della certezza) la pronuncia di un provvedimento formale dell’improcedibilità del ricorso da far pervenire alle parti del procedimento lasciando loro l’interesse a continuarlo o meno alla fine del periodo suddetto. 

Solo per volere complicare e confondere ancora le cose, ciò troverebbe per altro fonte anche nelle esplicite parole di una “dichiarazione di improcedibilità” di cui al terzo comma dell’art. 10, il che implica esattamente il contrario di quanto prescritto in generale all’art. 83 d.l. n.18 del 2020.

Va però tenuto bene in mente che il divieto di assembramento e il distanziamento sociale, è la fonte dei continui rinvii e sospensione delle attività giudiziarie per evitare contagi e propagazioni infettive.

Nonostante la consistente produzione normativa, è opportuno rilevare che in questa fase tale norma non giova a nessuno, nè al creditore che vorrebbe depositare istanza fallimentare e neanche al debitore cui viene precluso l’accesso al credito in presenza di anomalie bancarie.

Probabilmente in questa fase ci si sarebbe potuto meglio concentrare su soluzioni alternative per il contenimento delle istanze fallimentari predisponendo la destinazione di quei fondi (così troppo spesso implorati) utili per le garanzie  necessarie al fine dell’approvazione dei piani di risanamento dei debiti previsti dalla “Salvasuicidi” ad oggi (Sovraindebitamento, Accordo di Ristrutturazione dei debiti, Esdebitamento , ecc. ecc.).

Questo avrebbe non solo dato la possibilità di accelerare l’iter della riqualificazione del sistema imprenditoriale italiano, ma anche la possibilità di una continuità nella programmazione volta ad alleggerire l’accesso ad una Legge Fallimentare, a beneficio di una linea di congiunzione a quegli strumenti già previsti nel Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, ottimi per affrontare al meglio ogni tipo di crisi di azienda, indifferentemente possa essa scaturire da una Pandemia che colpisca l’intero tessuto aziendale, o piuttosto da eventi che possano generare recessione a singole aziende.

Viste le contraddizioni della normativa in materia fallimentare, ciò che ci si sente di prevedere è che a breve le competenti sezioni di Tribunali saranno colpite dalle copiose piogge estive di Reclami (ex art. 18 Legge fallimentare).

Avvocato Antonio Giulio Alagna

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