25 Aprile 2024, giovedì
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Le procedure di liquidazione dei danni RCA hanno subito sospensioni per il covid 19?

l terzo comma dell’art. 125 del D.L. 18/2020 ha previsto che “Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni”.

Tutte le assicurazioni avranno quindi ulteriori sessanta giorni (in aggiunta ai già concessi 60 giorni per il risarcimento del danno a cose ed ai 90 giorni per il risarcimento del danno alla persona) per formulare l’offerta reale al danneggiato, laddove ai danneggiati, come visto sopra, il termine di ultrattività della polizza è stato limitato a quindici giorni, essendo peraltro (quasi) certo che le compagnie faranno comunque decorre il rinnovo dalla data di scadenza originaria, di fatto azzerando qualsiasi concreto vantaggio per i danneggiati/assicurati.

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Detta proroga non può e non deve considerarsi un automatismo, quantomeno per tutti quegli accertamenti peritali (estimativi/tecnico ricostruttivi/cinematici per danni a cose e medico legali per danni alle persone) già svolti prima dell’entrata in vigore della norma e quindi prima del 17 marzo 2020.

Per i sinistri periziati quindi prima della precitata data nulla deve cambiare e resteranno fermi i termini di cui al Codice delle Assicurazioni Private, come accennato in precedenza sessanta giorni per i danni alle cose (ovvero trenta giorni in presenza di modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti) novanta giorni per i danni fisici o per i danni da morte.

Nessuna modifica ha interessato invece quanto previsto dall’art. 148 del CdA, circa la messa a disposizione del veicolo danneggiato per la perizia del fiduciario della compagnia. Il termine di cinque giorni è rimasto saldo al suo posto.

Pertanto, denunciato il sinistro e decorso inutilmente detto termine senza che la compagnia abbia periziato il mezzo, il danneggiato potrà dar corso alla riparazione e la perizia non sarà più necessaria dal momento che il danno e le riparazioni saranno documentate da fotografie, fatture di acquisto dei pezzi di ricambio che potranno essere trasmessi al perito, senza dimenticare che la mancata perizia è dipesa in questo caso dall’intempestivo intervento del fiduciario di compagnia. 

Più delicato invece l’aspetto per l’accertamento medico legale: qui il ruolo del medico legale, centrale nell’accertamento e nella valutazione dei postumi permanenti all’integrità psicofisica della persona, pare imprescindibile anche se resterebbero da valutare due ordini di questioni.

In primo luogo, ove rispettate le norme di precauzione sanitaria (mascherine, guanti, ecc.) gli accertamenti medico legali potrebbero in effetti essere ugualmente praticati; in second’ordine anche in questo caso si potrebbe valutare se non sia sufficiente la perizia documentale, come avviene ad esempio nei casi di danni da morte.

Se da un lato infatti l’esame obiettivo del periziando appare un momento topico nella valutazione del danno, dall’altra ove il danno stesso sia documentato in maniera completa si potrebbe anche soprassedere ovvero rimandare ad un secondo momento l’esame obbiettivo, procedendo tuttavia a liquidare tempestivamente il danneggiato sulla base degli accertamenti documentali effettuati dal fiduciario di compagnia e da quello di parte.

Insomma, occorre evitare automatismi e procedere a valutazione caso per caso.

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