27 Aprile 2024, sabato
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Ammende ,sanzioni a chi non rispetta le ordinanze per il Corona virus , cosa succede?

Ammende ,sanzioni a chi non rispetta le ordinanze per il Corona virus , cosa succede ?

In questo periodo di forte emergenza il Consiglio dei Ministri in via straordinaria ed urgente ha adottato varie misure tra cui quelle di contenimento degli spostamenti della popolazione. Il mancato rispetto delle stesse è punito secondo quanto previsto dall’art. 650 c.p. che si intitola “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato per ragione di giustizia, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l ‘ammenda fino a Euro 206, 00”.

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Tali misure di contenimento prevedono 3 ipotesi:1. Divieto Assoluto di Mobilità per soggetti in quarantena o risultati positivi;2. Evitare spostamenti se non motivati; 3. Rimanere nel proprio domicilio se è in atto un infezione respiratoria e/o febbre superiore a 37,5°C. Dunque, se viene accertata la violazione di una di queste disposizione, l’organo accertatore (Polizia, Carabinieri o Vigili) redige verbale di contestazione di inosservanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020-contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID-19, la notizia di reato sarà trasmessa alla Procura della Repubblica  e qualora il P.M. ritenga sussistenti gli estremi di reato aprirà un procedimento a carico della persona interessata..

Procedimento che qualora si concludesse con una condanna, il Giudice stabilirà la sanzione da comminare. Alla parte sarà notificato prima l’avviso di conclusioni indagini e successivamente decreto di citazione a giudizio con fissazione di udienza e solo allora dopo aver nominato un Avvocato di fiducia potrà costituirsi adducendo le proprie difese e chiedere l’Oblazione, istituto che figura tra le cause estintive del reato, mediante il pagamento allo Stato della sanzione comminata. Se tale richiesta viene accolta il Giudice potrà decidere di far pagare una somma pari alla metà della pena, cioè Euro 103,00. Cosicchè si avrà una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione con non menzione sul proprio casellario giudiziale.

A cura Avv. Sabina Vuolo

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