20 Aprile 2024, sabato
HomeConsulente di StradaCoronavirus ,quali spese sono rimborsabili ?

Coronavirus ,quali spese sono rimborsabili ?

Sulle vicende relative al coronavirus si sono espresse le associazioni di consumatori, fornendo utili indicazioni. Per le partite di calcio a porte chiuse, come dimostra la recente apertura del procedimento istruttorio dell’Antitrust contro 9 società di calcio di serie A, nonostante quanto previsto dalle clausole contenute nelle loro condizioni generali di contratto, in realtà vessatorie, i tifosi hanno diritto al rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, anche se la chiusura dello stadio prescinde dalla responsabilità delle squadre. Non scatta, invece, il diritto al risarcimento del danno, essendo tale evento non direttamente imputabile alla società. Per quanto riguarda teatri, concerti e spettacoli vari: solo se un concerto oppure uno spettacolo teatrale viene cancellato, il consumatore ha diritto al rimborso del biglietto o alla quota parte dell’abbonamento.Risultato immagini per coronavirus

Nel caso di trasporti  in cui sia applicabile il Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, ossia se l’aeroporto di partenza è in un paese membro dell’Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l’aeroporto di arrivo è in un paese dell’Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario, allora, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, essendo la cancellazione del volo causata da circostanze eccezionali.

In particolare, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti. In caso, invece, di rinuncia da parte del passeggero, ossia a fronte di un volo non cancellato, né per decisione del governo né per iniziativa della compagnia aerea, purtroppo non è previsto un rimborso automatico. Se la compagnia aerea non accoglie la richiesta del consumatore, che deve essere motivata ovviamente dall’emergenza sanitaria, servirà procedere per le vie legali.

Per i clienti di Trenitalia e Italo che hanno acquistato un biglietto fino al 23 febbraio 2020, li biglietti saranno rimborsati integralmente per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio a causa del coronavirus. I biglietti di Trenitalia saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione.

Per chi viaggia con Italo invece le condizioni sono più stringenti: sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 23 febbraio per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso) e solo per le tratte da e per le zone impattate del Nord Italia escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze). Per ottenere il voucher è necessario chiamare il numero 060708 o inviare la richiesta via mail all’indirizzo cancellazioni@ntvspa.it indicando il codice biglietto nell’oggetto.

Per i pacchetti turistici si applica il Codice del Turismo (Allegato 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79), che, dopo le modifiche in vigore dal 1° luglio 2018, introdotte dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la direttiva (Ue) 2015/2302, prevede maggiori diritti dei consumatori. Inoltre anche se il pacchetto turistico non è stato cancellato dall’organizzatore, il consumatore ha comunque diritto di disdire le vacanze, senza per questo pagare penali o rimetterci soldi. Insomma, il caso di circostanze straordinarie come guerre, attacchi terroristici, epidemie, disastri naturali come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto ha anticipato, purché tali circostanze si siano verificate nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze.

Se il pacchetto è cancellato dall’organizzatore? Nessuna differenza rispetto al recesso del cliente. Resta uguale il diritto al rimborso integrale entro 14 giorni dal recesso (art. 41 comma 6). Al viaggiatore, poi, non è riconosciuto il risarcimento dei danni, un indennizzo supplementare al rimborso, dato che l’annullamento non dipende da colpe del tour operator ma è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. Nello specifico, l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. Se l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti