26 Aprile 2024, venerdì
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Si possono utilizzare i documenti  non esibiti in sede di verifica fiscale  ?

Si possono utilizzare i documenti  non esibiti in sede di verifica ?

Risponde Prof.Giuseppe CatapanoRisultati immagini per verifica fiscale

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La verifica fiscale inizia normalmente con la richiesta al contribuente di esibizione di libri, registri contabili e altri documenti la cui mancata produzione determina spesso rilevanti conseguenze sull’esito della stessa. In linea generale, la verifica può iniziare con un accesso presso la sede del soggetto accertato oppure può essere effettuata direttamente presso la sede dell’Ufficio verificatore, il quale invita il contribuente all’esibizione di una serie di documenti. La questione è comprendere se i documenti non esibiti in sede di verifica, quindi in fase amministrativa, possano essere utilizzati successivamente dal contribuente in fase contenziosa.
Le norme che disciplinano il tema in rassegna sono principalmente l’art. 32 D.P.R. 600/1973 e l’art. 52 D.P.R. 633/1972. In tema di imposte sui redditi (ma il decreto IVA riproduce sostanzialmente analoghe disposizioni), la norma dispone: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”. Dal tenore letterale si evince perciò che il rifiuto o, comunque, la mancata esibizione preclude il successivo utilizzo, sia nel prosieguo della fase amministrativa, sia in fase contenziosa. Si pone però un onere a carico dell’Ufficio ovvero informare il contribuente delle conseguenze legate alla mancata esibizione. L’art. 32 dispone, inoltre, che le cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Dall’impianto normativo si desume perciò che esiste una via d’uscita e si può dedurre che il rifiuto volontario, ovvero la mancata esibizione con dolo da parte del contribuente, precluda in ogni caso il successivo utilizzo della documentazione richiesta, mentre la mancata esibizione per causa di forza maggiore o comunque non imputabile al contribuente, permetta il successivo utilizzo dei documenti in questione. Si pone allora il quesito su quale sia la sorte dei documenti non esibiti per semplice negligenza del contribuente. Siamo al di fuori del dolo ma non siamo nemmeno nell’ambito delle cause di forza maggiore. È su questo aspetto che la giurisprudenza è altalenante. Si segnalano alcune sentenze della Corte di Cassazione sul tema in rassegna. La Suprema Corte, con sentenza n. 4001/2018, propende per la successiva inutilizzabilità dei documenti non esibiti, a condizione che l’Amministrazione Finanziaria provi di aver inoltrato una richiesta specifica e analitica e di aver informato il contribuente delle conseguenze legate alla mancata ottemperanza. Molte sentenze salvano il contribuente che non abbia ottemperato per semplice colpa (Cass. 16960/2016; 22743/2016; 7011/2018).
Ma il confine tra colpa e grave negligenza non è semplice da delineare. Una cosa è certa: le richieste dell’Amministrazione Finanziaria devono essere chiare e circostanziate, a nulla valendo una richiesta generica di produzione “di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della verifica”.
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