26 Aprile 2024, venerdì
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Sul web notizie obsolete e infamanti: esiste la soluzione?

Le notizie negative di un fallimento oppure di un arresto i giornali e le piattaforme web possono non rimuovere anche se sono trascorsi diversi anni ?

Risponde Prof.Giuseppe Catapano

Diritto di oblio sulle informazioni commerciali negative bilanciato con la sicurezza dei rapporti d’affari. Così, ad esempio, i dati sul fallimento possono essere conservati al massimo dieci anni per l’elaborazione di report di affidabilità dell’amministratore. E, così, continuando: anche i giornali cartacei e online sono possibili fonti di notizie su condanne e reati, ma nel limite di un semestre. Sono alcune delle prescrizioni del Codice di condotta sulle informazioni commerciali, predisposto dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali (Ancic) e approvato dal Garante della privacy (provvedimento n. 127 del 12/6/2019).Il nuovo codice si inserisce nel panorama delle novità della disciplina sulla protezione dei dati. Il regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati (Gdpr) è diventato efficace il 25 maggio 2018; il dlgs 101/2018 ha adeguato l’ordinamento italiano e, in particolare, l’articolo 20 del dlgs 101 ha previsto un anno di tempo (dal 19 settembre 2018) per approvare il (nuovo) «codice di condotta» (articolo 40 Gdpr) in sostituzione del (vecchio) «codice di deontologia e buona condotta» sulle informazioni commerciali (allegato A.7 al codice della privacy).Risultati immagini per diritto all'oblio

Il nuovo Codice, dunque, sostituirà il «codice deontologico» (approvato con provvedimento del Garante n. 479 del 17 settembre 2015): quest’ultimo sarà efficace ancora fino al 19 settembre 2019.

Entro quel termine dovrebbe concludersi l’iter del nuovo organo di monitoraggio (Odm) sull’osservanza del Codice. In materia si attendono regole Ue sulle modalità del suo accreditamento.

Le nuove prescrizioni, peraltro, in molti punti, sono state scritte sulla scia delle precedenti. Questo vale, in particolare, per i casi di esclusione del consenso, per i termini di conservazione dei dati e per l’obbligo di informare gli interessati.

Ci sono variazioni rimarchevoli, invece, a riguardo di istituti introdotti dal Gdpr, e quindi:

a) misure di sicurezza, comprese valutazione di impatto privacy e consultazione preventiva;

b) diritto di portabilità (non presente nel codice della privacy) che viene, di regola, escluso nei confronti delle società di servizi informativi;

c) istituzione dell’organismo di monitoraggio.

L’adesione al nuovo Codice di condotta e il suo rispetto potrà servire alle imprese a dimostrare la conformità al Gdpr, sia per i trattamenti, sia per le misure di sicurezza, sia per valutare le misure tecniche e organizzative.

L’adesione al Codice sarà anche una possibile condizione di adeguatezza, al fine di consentire il trasferimento di dati all’estero.

Informazioni commerciali e business. La conoscenza di informazioni sulla propria controparte contrattuale o sul proprio interlocutore nella fase delle trattative precontrattuale è un aspetto fondamentale della possibilità di fare business e bisogna trovare un bilanciamento tra la circolazione selvaggia di dati e l’esigenza di conoscere l’affidabilità e la solvibilità del soggetto con cui si concludono o si stanno per sottoscrivere accordi commerciali e contratti.

Il Codice in commento dice dove si possono raccogliere informazioni incidenti sulla reputazioni commerciali, quali dati sono utilizzabili, per quanto tempo si possono conservare, quali sono le garanzie e i diritti dei soggetti cui si riferiscono i dati raccolti, le misure tecniche e organizzative a carico delle società di informazioni. Il Codice, in particolare, si occupa anche delle valutazioni soggettive e della profilazione. Fermo restando che le società che forniscono informazioni devono agire con lo zelo professionale maggiore possibile, la decisione, automatizzata o no, che fa uso anche delle valutazioni soggettive, è tutta e solo dell’imprenditore che ha chiesto il rapporto informativo.

Persone fisiche. Più in dettaglio, nel Codice si parla della reputazione delle persone fisiche, che possono essere i «soggetti censiti» e cioè i soggetti che sono l’oggetto della scheda informativa.

Le persone fisiche emergono anche in relazione a enti collettivi, e allora la reputazione della persona fisica si riverbera anche sulla persona giuridica o comunque l’ente plurisoggettivo oggetto del censimento. Ovviamente capita anche il reciproco: una vicenda negativa capitata a un ente collettivo può mettere in cattiva luce la persona collegata a quell’ente. E qui sta un tassello molto importante della disciplina. Quando la reputazione del singolo può collegarsi a un ente collettivo?

Sono rilevanti a questo proposito i criteri di collegamento. Quando ci sono questi criteri di collegamento, allora sulla scheda informativa emergono le notizie incrociate con i connessi effetti reputazionali.

L’incrocio può capitare in due casi:

a) possesso o controllo diretto od indiretto da parte della persona fisica di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore a valori soglia;

b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o società.

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