26 Aprile 2024, venerdì
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Quali sono le cause ostative all’applicazione del regime forfettario ?

Quali sono le cause ostative all’applicazione del regime forfettario ?

|Risponde il Prof.Giuseppe CatapanoRisultati immagini per regime forfettario

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Dallo scorso 23.04 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una ventina di risposte a interpelli sul regime forfettario e in particolar modo sulle cause ostative all’applicazione del regime. Punto fermo che tiene l’Agenzia e che riporta pedissequamente in tutte le risposte è il seguente: la causa di esclusione di cui alla lettera d), ossia la partecipazione in SRL di cui si detiene il controllo diretto o indiretto e che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente forfettario, deve verificarsi nell’anno di applicazione del regime forfettario e non nel precedente; questa causa ha effetto se contemporaneamente:

a) si detiene il controllo della SRL dove per tale si intende anche una partecipazione del 50% in quanto integra il numero 2) dell’art. 2359, c. 1 C.C., ossia “voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante”;

b) la società controllata svolge un’attività che opera nella stessa sezione del codice ATECO del soggetto forfettario;

c) il contribuente forfettario percepisce compensi (es. compensi per l’incarico di amministratore) o ricavi dalla società controllata e quest’ultima ne deduce il relativo costo.

L’Agenzia prevede un’apertura: se la carica di amministratore della SRL cessa prima del 31.12.2019 il soggetto forfettario non decadrà dal regime a partire dal 2020.

Altro tema affrontato è stato il passaggio dal regime dei minimi al regime dei forfettari (risposta 14.05.2019, n. 140).

Il caso: il contribuente si trova nel regime di vantaggio (o regime dei minimi) e prevede nel corso del 2019 di superare la soglia dei 30.000 e anche quella dei 45.000, che nel regime di vantaggio implica una fuoriuscita in corso d’anno. Tuttavia, non superando i 65.000 (e considerando escluse altre cause ostative non pervenute nel quesito) il contribuente può accedere al regime dei forfettari.

Nelle fatture fino al superamento della soglia dei 30.000 euro riporterà i riferimenti del regime di vantaggio (D.L. 98/2011) poi dalla successiva quello dei forfettari (L. 190/2014). Il trattamento IVA e ritenute infatti è il medesimo nei due regimi, che invece divergono ai fini della determinazione del reddito imponibile. Pertanto, il reddito imponibile per l’intero anno 2019 andrà determinato applicando le sole regole del regime forfetario, quindi anche con imposta sostitutiva del 15% al posto del 5% prevista dal regime di vantaggio. Trattandosi di due regimi naturali vi è una sorta di continuità/consecutività, perciò non è necessario esplicare alcuna opzione.

Nel caso in cui si verifichi una delle cause ostative al regime forfetario, l’uscita avverrà dall’anno successivo.

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