26 Aprile 2024, venerdì
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quando e quanto pagare  per la fornitura di acqua potabile ?

quando e quanto pagare  per la fornitura di acqua potabile ?

Risponde il Prof.Giuseppe Catapano

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Per prima cosa è bene tenere presente che per ottenere la fornitura di acqua potabile è necessario sottoscrivere un contratto con il Comune presso il quale si trova il fabbricato che desideriamo venga allacciato alla rete idrica. Tale contratto (di somministrazione), soggiace alle regole stabilite dal codice civile, articolo 1559 e seguenti, ed in questo contratto la posizione dell’utente e quella dell’ente è assolutamente paritetica, essendo in presenza, appunto, di un tipico contratto di diritto privato.

L’ente, durante tutta la durata del rapporto contrattuale, non potrà stravolgere autonomamente il contratto, fatturando, a titolo esemplificativo, un cosiddetto “minimo impegnato” pari a tot metri cubi, salvo detta clausola sia stata espressamente inserita nel contratto e l’utente l’abbia espressamente accettata attraverso la sottoscrizione. Infatti, principio fondamentale della materia trattata è l’assoluta parità tra le parti, l’ente è tenuto a richiedere il pagamento rispetto a quanto effettivamente consumato dall’utente e quest’ultimo a pagare il relativo corrispettivo (cosiddetto sinallagma), salvo, appunto, diversa specifica pattuizione.

Relativamente ai “servizi complementari”, quali la fognatura e la depurazione, il corrispettivo potrà essere legittimamente richiesto agli utenti solo ove l’ente sia in grado di dimostrare di aver erogato il relativo servizio o comunque di aver intrapreso la realizzazione delle opere necessarie ad erogarlo, diversamente, la richiesta di pagamento del canone di depurazione delle acque per una zona, ad esempio, non servita perché isolata, risulterebbe illegittima (in tal senso Corte Cost. Sent. n. 335/2008 e n. 39/2010).

Parimenti illegittimi, in base a quanto sopra detto, risultano essere le richieste di pagamento in base a calcoli forfetari; l’ente, salvo diversa pattuizione contrattuale, è obbligato a richiedere il pagamento di quanto effettivamente consumato dall’utente nel singolo anno solare, mediante una lettura iniziale del misuratore di consumi ed una lettura finale che devono essere effettuate almeno 2 volte all’anno, appunto ad inizio e fine anno, a cura del personale incaricato dall’ente. Quest’ultimo riporterà i dati rilevati su apposita scheda di lettura che deve essere firmata dal letturista e controfirmata dall’utente, ciò al fine di garantire sia la corretta ripartizione delle somme richieste nei relativi anni di competenza, sia il rispetto del termine di prescrizione nell’emissione delle corrispondenti fatture, attualmente fissato in cinque anni.

In caso di contatore guasto e/o illeggibile, dovrà essere aperta immediatamente una segnalazione da parte del letturista all’ufficio tecnico comunale, il quale predisporrà la sostituzione del contatore non funzionale alla misurazione dei consumi.

La fattura, inoltre, deve contenere tutti i dati in grado di consentire immediatamente all’utente di verificare la correttezza della stessa, quindi dovrà riportare la lettura iniziale, quella finale, il consumo espresso in metri cubi e le condizioni economiche applicate. La stessa dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale a cura del dirigente responsabile e notificata all’utente con modalità tali da poterne garantire l’avvenuta ricezione.

è opportuno tenere presente che la fornitura di acqua potabile, pur essendo in presenza di un servizio di pubblico interesse, potrà essere sospesa per morosità (oltre che per ovvie ragioni di cause di forza maggiore, rotture ecc.). L’ente, al fine di poter procedere in tale ultimo senso, dovrà accertare l’esistenza di una morosità a carico dell’utente titolare del contratto di somministrazione, mediante la rituale notifica di un atto che abbia acquisito il carattere della definitività. Diversamente, in caso di sospensione della fornitura in assenza di una morosità definitivamente accertata (atto non tempestivamente opposto o sentenza passata in giudicato), l’ente potrebbe incorrere in una denuncia di carattere penale, da parte dell’utente, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ciò in quanto il credito dell’ente non trova titolo in una potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche (Cass. Civ. sent. 13396/2005). Pertanto, ogni controversia che dovesse nascere durante il rapporto stesso dovrà essere risolta dal Giudice ordinario e non potrà essere affrontata direttamente dall’ente, neppure mediante il ricorso all’istituto dell’autotutela decisoria.

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