28 Marzo 2024, giovedì
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Giudicate Voi in redazione:la responsabilità medica alla luce della legge Gelli

Con il sesto appuntamento di Giudicate Voi in redazione si è affrontato il delicato argomento che inquadra la responsabilità medica alla luce della riforma Gelli-Bianco. In particolare,con il Dott.Cesare Cilvini,sono stati approfonditi gli aspetti più importanti della tematica delineati dalle questioni poste dal conduttore Alfredo Mariani e dalla Dott.ssa Maria Parente(responsabile stampa AUGE).

“La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari.A tal proposito va sin da subito premesso che la medicina, prima ancora di essere una scienza, è considerata una vera e propria arte: non ogni risultato può considerarsi univoco e i “rimedi” alla malattia danno origine a risultati statistici che non forniscono mai lo stessa identica soluzione. Ogni essere umano è unico così come unica può rivelarsi la risposta a un intervento terapeutico. Anche per questo motivo, i medici sono potenzialmente soggetti, in misura maggiore rispetto ad altri professionisti, ad azioni giudiziarie e a domande di risarcimento del danno da parte dei propri pazienti.

La legge 24 dell’8 marzo 2917 ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medica sia perchè ha escluso la responsabilità penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità, sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.Peraltro le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono molteplici e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza e così via.

A seguito della recente emanazione della legge Gelli (legge n. 24/2017), i connotati della responsabilità civile del sanitario sono stati definiti in maniera chiara e differente a seconda che la responsabilità per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica.Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione.

La procedura giudiziale, tuttavia, a seguito della riforma del 2017 è sempre subordinata alpreventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva che è una procedura che affida a un C.T.U. nominato dal tribunale competente il compito di accertare in via preliminare l’an e il quantum della responsabilità medica con una perizia che diverrà poi un sostegno valido per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.In alternativa alla consulenza tecnica preventiva, le parti possono ricorrere al procedimento di mediazione, da condurre con l’assistenza obbligatoria di un avvocato e volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. La mediazione va chiesta rivolgendosi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.

Solo per la consulenza tecnica preventiva è previsto esplicitamente il litisconsorzio necessario delle imprese di assicurazione. Tuttavia, alla mediazione si applica comunque l’articolo 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento non sorretta da un giustificato motivo e può condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo a versare allo Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (oltre che, secondo la prevalente giurisprudenza, al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96 c.p.c.).

Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. L’azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.In ogni caso, al paziente viene data la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria interessata o al sanitario, nei limiti delle somme per le quali opera il contratto ed entro i medesimi termini di prescrizione previsti per l’azione nei confronti della struttura o dell’esercente la professione sanitaria. Per agevolare l’azione diretta, la legge Gelli ha previsto l’obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare nel proprio sito web la denominazione dell’impresa che assicura sé e i prestatori dei quali si avvale.Va infine detto che l’azione diretta prevede comunque il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’esercente la professione sanitaria.

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.”

Conclude la puntata il Prof.Giuseppe Catapano(Rettore AUGE,docente centro studi CTP)con il suo intervento per puntualizzare quanto sia difficile oggi incontrare professionisti seri e qualificati a cui il popolo italiano possa rivolgersi affidare i propri dubbi e incertezze. L’Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei si propone quindi di affiancare i cittadini nella risoluzione concreta di “potenziali domande” meritevoli di risposte certe  e fondate.

Giudicate Voi in redazione vi da’appuntamento alla prossima settimana con l’Avv.Francesca Pizza(foro di Nola) per parlare di “Sovraindebitati,quale via d’uscita?”.Potete partecipare al dibattito scrivendo le vostre omande all’indirizzo infogiudicatevoi@gmail.com.

a cura di Maria Parente

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