19 Aprile 2024, venerdì
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Via libera Ue agli abogados

Via libera Ue agli abogados. Secondo la Corte di giustizia europea, non costituisce infatti abuso del diritto il fatto che il cittadino di uno stato membro si rechi in un altro paese membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia ritorno nello stato membro di cui è cittadino per esercitare la professione con il titolo ottenuto nel paese in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Quindi: i Consigli dell’ordine degli avvocati non possono rifiutare l’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti agli abogados solo per aver sfruttato la corsia preferenziale della cosiddetta «via spagnola», che permette di ottenere il titolo professionale dribblando il difficile esame di stato italiano. È questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue (grande Sezione) di ieri, che si è espressa sulle ormai note cause Torresi (C-58/13 e C-59/13), aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TfUe, dal Consiglio nazionale forense, con decisioni del 29 settembre 2012, nei procedimenti imbastiti da Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi contro il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata, in merito al rifiuto, da parte di quest’ultimo, di accogliere le domande di iscrizione dei ricorrenti nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, dopo aver conseguito il titolo di abilitazione in Spagna. Vediamo nei dettagli.

La sentenza. Secondo la Corte di giustizia europea, l’art. 3 della direttiva 98/5/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, «dev’essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno stato membro si rechi in un altro stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita». Lo scopo della direttiva 98/5, infatti, «consiste nel facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale».

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