18 Aprile 2024, giovedì
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Concorso esterno: le motivazioni della sentenza Dell’Utri

Depositate il 1° luglio 2014 le motivazioni della pronuncia della Corte di Cassazione che, lo scorso maggio, ha confermato la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Marcello Dell’Utri.

In punto di diritto, la pronuncia ha ribadito come assuma le vesti di «concorrente esterno» il soggetto che, non inserito stabilmente nell’organigramma della associazione e privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontariocontributo che esplichi un’effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione e il rafforzamentodelle capacità operative dell’associazione o, quantomeno, di un suo particolare settore, ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso».

Occorre che il contributo atipico del concorrente esterno – diverso ma operante in sinergia con quello dei concorrenti interni – abbia avuto una reale efficienza causale per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto (costituito, nella specie, dall’integrità dell’ordine pubblico, violata dall’esistenza e dall’operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo dell’associazione).

La particolare struttura della fattispecie comporta, infine, quale requisito essenziale, che il dolo del concorrente esternoinvesta, nei momenti della rappresentazione e delle volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con laconsapevolezza e la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui alla realizzazione dell’evento lesivo del “medesimo reato”.

Il concorrente esterno – prosegue la Corte – deve essere, dunque, consapevole dei metodi e dei fini dell’associazione (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e deve rendersi compiutamente conto della efficienza causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento della associazione.

La Corte di Appello di Palermo – concludono i giudici della Corte di Cassazione – ha fatto corretta applicazione di tali principi ricostruendo l’effettivo nesso condizionalistico tra le condotte poste in essere dal ricorrente e il fatto di reato storicamente verificatosi pervenendo, all’esito di un corretto ragionamento inferenziale, a riconoscere la reale efficacia condizionante della condotta atipica, quale concorrente esterno, di Dell’Utri. Questi – si legge nelle motivazioni – agiva essendo a conoscenza dei metodi e dei fini della associazione «consapevolmente e volontariamente fornendo un contributo causale determinante, che senza il suo apporto non si sarebbe verificato, alla conservazione del sodalizio mafioso e alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso volto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua stessa operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione».

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