25 Aprile 2024, giovedì
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Custodia cautelare al futuro

La custodia cautelare si sconta dalla pena definitiva solo se successiva alla commissione del reato. Quella precedente, invece, non si computa e non può considerarsi un credito di pena da decurtare in caso di successive condanne. La Corte costituzionale con la sentenza n. 198 depositata l’11 luglio 2014 ha salvato l’articolo 657, comma 4, del codice di procedura penale, ai sensi del quale nella determinazione della pena detentiva da eseguire, sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena che deve essere eseguita. Il caso ha riguardato una persona condannata nel 2013, per fatti del 2000, che ha chiesto la detrazione dalla pena del periodo di custodia cautelare ingiustamente subita per altri reati nel lontano 1983, reati per i quali era stato assolto.Secondo l’impostazione del tribunale che ha sollevato il caso dovrebbe essere consentito lo sconto della custodia cautelare subita anche prima dei reati, per i quali si sconta la pena. La Corte costituzionale è stata di diverso parere. Se è vero, infatti, che la carcerazione preventiva deve essere considerata nel conteggio della pena, la regola non vale sempre. In particolare non vale per la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato. La regola ha una sua logica: impedire che chi ha subito una ingiusta detenzione sia incentivato a commettere reati, con la certezza di non rischiare l’esecuzione della pena (che sarebbe compensata con l’ingiusta carcerazione anteriore). Un’altra spiegazione riguarda l’essenza stessa della sanzione, che deve seguire il reato, altrimenti non raggiunge alcuna finalità. La consulta spiega che una pena anticipata rispetto al reato, anziché sconsigliarne la commissione, rischierebbe di incoraggiarla. Anche le finalità rieducative che certamente possono aver senso anche se la pena o la carcerazione preventiva è stata scontata con riferimento ad altro reato, ma  certamente non possono mai riguardare un reato da commettere.

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