29 Marzo 2024, venerdì
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Recupero facile degli 80 euro

Bonus 80 euro recuperato dai datori di lavoro in F24. La restituzione da parte dello stato delle somme corrisposte in busta paga ai dipendenti non sconta i limiti ordinari. Non si applica, infatti, né il tetto di 700 mila euro annui, né il blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro. Il bonus erogato ai lavoratori dai sostituti d’imposta potrà essere compensato con qualsiasi importo a debito esposto nel modello F24, anche in sezioni diverse da quella riservata all’erario (Inps, Regioni, Imu/tributi locali, altri enti previdenziali o assicurativi). È quanto ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E di ieri. Il nuovo documento di prassi ritorna sul tema del bonus Renzi già affrontato nei mesi scorsi con le circolari nn. 8/E e 9/E. Questa volta, però, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria si rivolge alle modifiche apportate in sede di conversione al dl che ha introdotto l’agevolazione (66/2014). Se, infatti, la versione originaria del decreto Irpef prevedeva che il recupero del credito erogato ai lavoratori avvenisse con la riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, la legge 89/2014 ha previsto l’utilizzo della compensazione. È venuto quindi meno ogni riferimento sia alla capienza delle ritenute disponibili, sia al periodo di paga. A tale proposito, con la risoluzione n. 48/E del 2014 le Entrate hanno istituito il codice tributo 1655, che i sostituti di imposta devono utilizzare proprio per il recupero delle somme erogate ai lavoratori. La circolare affronta diversi casi pratici, anche attraverso l’ausilio di esempi di compilazione dell’F24. Uno è quello del sostituto d’imposta che, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese, eroga il bonus ad alcuni dipendenti (maturando quindi un credito verso l’erario) ma al contempo recupera quello indebitamente già versato ad altri dipendenti (generando quindi un debito). In tali ipotesi l’azienda dovrà sommare le due voci: se il saldo è positivo, potrà compensare l’importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, dal raffronto emerga un debito (cioè l’importo trattenuto ai lavoratori è superiore a quello erogato) il sostituto dovrà versare il saldo entro il giorno 16 del mese successivo, avvalendosi del codice tributo 1655.

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