25 Aprile 2024, giovedì
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Società tra avvocati senza limiti

In merito alla costituzione di associazioni fra avvocati e multidisciplinari, è necessario eliminare le limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista e il divieto per l’avvocato di aderire a più di un’associazione (articolo 4, commi 3 e 4, legge n. 247/2012). In quanto il domicilio del professionista limita lo sviluppo delle associazioni multidisciplinari tra professionisti che esercitano la propria attività in ambiti territoriali diversi. Allo stesso modo, il divieto di partecipazione dell’avvocato a più di un’associazione costituisce una restrizione ingiustificata della libertà di iniziativa economica. Particolarmente problematiche sono poi le previsioni relative all’esercizio della professione forense in forma societaria (articolo 5, legge n. 247/2012), le quali, nonostante il mancato esercizio della delega da parte del governo, rimangono comunque in evidente contrasto con la disciplina generale in materia di società fra professionisti (legge n. 183/2011) che invece consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, anche multidisciplinari, con la presenza di soci di capitale non professionisti, nella misura massima di un terzo dei conferimenti.

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