26 Aprile 2024, venerdì
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Tribunale Arbitrale dello Sport e Campionato Mondiale di Calcio

Le peculiarità dell’ordinamento sportivo, quali ad esempio la sua struttura gerarchica, monopolistica, la sua organizzazione sovrannazionale facente campo al Movimento Olimpico (CIO), la sua riconosciuta autonomia rispetto all’ordinamento statale,il dover assumere decisioni in tempo spesso ristrettissimi e l’essere sempre sotto i riflettori della cronaca, hanno portato al successo dell’arbitrato quale strumento privato di risoluzione delle controversie sportive. Inoltre la globalizzazione tra i soggetti sportivi ed in particolare la circolazione mondiale degli atleti, ha fatto si che il Movimento Olimpico abbia sentito la necessità di costituire un organismo arbitrale che assicurasse imparzialità ed uniformità alla disciplina delle controversie, che fosse accessibile a tutti gli atleti indipendentemente dalle loro nazionalità o luoghi di espletamento delle prestazioni sportive, competente anche a dirimere eventuali controversie nascenti in ambito internazionale quale ad esempio il Campionato Mondiale di Calcio.
Nel 1984, il CIO decide di costituire il Tribunale Arbitrale dello Sport – TAS, anche noto come Comitato Arbitrale dello Sport o Camera Arbitrale Sportiva – CAS (fr. Tribunal Arbitral du Sport, Court of Arbitration for Sport), con sede a Losanna e nella veste di associazione di diritto svizzero. E’ una organizzazione giudiziale sportiva nata nel 1981 e costituita dal CIO nel 1984 con l’obiettivo di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale all’interno dell’ordinamento sportivo mondiale innanzi ad una istituzione arbitrale indipendente che emana un lodo assimilabile alla pronuncia del tribunale ordinario. Un primo Statuto venne promulgato il 30 Giugno del 1984; gli arbitri erano 60 tutti nominati dal CIO e dal suo Presidente nonché dalle Federazioni Internazionali e dei Comitati Olimpici Nazionali in ragione di 15 membri ciascuno. Lo statuto era accompagnato da un regolamento che prevedeva una procedura contenziosa (solo una) ed una consultiva. Negli anni successivi lo statuto è stato oggetto di modifiche ed innovazioni che hanno portato il TAS al suo riconoscimento quale Tribunale arbitrale indipendente che pronuncia decisioni assimilabili a quelle adottate dai Tribunali ordinari e non più decisioni di ultimo grado di giustizia sportiva che, in quanto tali, potrebbero essere legittimamente sindacabili dal giudice ordinario. L’indipendenza del TAS venne “confermata” nel 1994 con una sentenza del Tribunale federale svizzero che stabilì che il TAS era una vera e propria corte di arbitrato; a seguito di tale decisione, essa, iniziò quindi a varare una serie di riforme per rendersi più indipendente dal CIO. Dal 2003 il TAS è ufficialmente diventato indipendente dal CIO.
Il Conseil International de l’Arbitrage (CIAS) durante la riunione del 29 settembre 2009 ha ampiamente rivisitato il Codice del 2004 con la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 per le sole procedure iniziate dopo tale detta data (articolo R67), che ha posto nuove regole sia sostanziali che procedurali.
Il TAS è competente per determinate controversie e può essere adito dai singoli tesserati o dalle federazioni, solo in presenza di un accordo arbitrale tra le parti che specifica la cignizione del TAS. L’articolo R27 del Codice prevede che il TAS abbia giurisdizione solo su dispute connesse allo sport.
Al TAS possono essere presentate due tipologie di disputa: quelle di natura commerciale e quelle di natura disciplinare.
La prima categoria comprende essenzialmente tutte le dispute relative a: esecuzione di contratti, attività di sponsor, diritti televisivi, eventi sportivi, trasferimenti di giocatori o relazioni fra giocatori, allenatori, club e/o agenti (contratti di lavoro o d’agenzia). Sono sotto questa categoria anche dispute relative a problemi di responsabilità civile (come un infortunio a un giocatore durante una competizione sportiva). Queste dispute sono giudicate dal TAS in unica istanza.
I casi disciplinari rappresentano il secondo gruppo di dispute aventi ad oggetto: doping, violenza sul campo, abusi di un arbitro, etc.
Questi casi disciplinari sono generalmente gestiti in una prima istanza dalle autorità sportive competenti, e solo successivamente diventano oggetto di appello al TAS che, in quel caso specifico, agirà come Corte di ultima istanza.
Il massimo organo di giustizia sportiva mondiale ha infine competenza unica nella risoluzione delle controversie nate durante le Olimpiadi. Inoltre tali questioni vengono decise in 48 ore per dare certezza alle gare che si susseguono rapidamente durante la più importante manifestazione sportiva mondiale. Infine occorre sottolineare i caratteri di indipendenza e di celerità che rendono tale organo un unicum nel suo genere come lo dimostra anche il possibile ricorso presso il Tribunale di prima istanza svizzero nel caso si ravvisi la nullità della decisione del TAS.

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