16 Aprile 2024, martedì
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Approvato il Dl per risarcire i detenuti e primo via libera alle semplificazioni fiscali

Via libera al risarcimento per i detenuti nei carceri sovraffollati. Il Consiglio dei Ministri,ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.

Il provvedimento ha la finalità di adempiere alle direttive dettate da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (Cedu) nei confronti dello Stato italiano nella sentenza “Torreggiani” del gennaio 2013, nella quale la Corte aveva imposto l’adozione di specifiche misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento, imponendo a tal fine il perentorio termine, appena decorso, di un anno dalla definitività della pronuncia.

I giudici europei hanno condannato il nostro Stato al pagamento nei confronti dei ricorrenti di somme comprese tra € 10.600 ed € 23.500 (quantificata, in quest’ultimo caso, per un periodo di detenzione pari a tre anni e tre mesi). Il provvedimento prevede che i detenuti che hanno subito un trattamento non conforme al disposto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo abbiano diritto a ottenere la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Cedu.

Modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria
Il decreto legge contiene altresì una serie di modifiche al codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria. Cambiano gli obblighi informativi nascenti dall’incardinazione di procedimenti incidenti sullo stato di libertà di soggetti condannati da corti penali internazionali. Sono state ritoccate le modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, autorizzando l’imputato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze. E’ stato modificato il comma 2-bis dell’articolo 275 del codice procedura penale con cui si prevede che, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell’articolo 656 del Cpp in materia di sospensione dell’esecuzione della pena).
Riviste le modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati minorenni che, nel corso dell’esecuzione, siano divenuti maggiorenni non più sino a al compimento del ventunesimo anno, ma fino ai 25 anni. La norma consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative.
Sono state inserite alcune modifiche ordinamento della polizia penitenziaria, riguardanti, da un lato, la consistenza dell’organico (con aumento della dotazione del ruolo degli agenti e assistenti e diminuzione di quella degli ispettori) e, dall’altro, finalizzate a consentire una più celere utilizzazione nei servizi di istituto a seguito dell’ingresso in ruolo e a impedire, per un biennio, l’adozione di atti di comando o di distacco presso altre pubbliche amministrazioni. C’ è
una specifica modifica all’ordinamento penitenziario in forza della quale il magistrato di sorveglianza può avvalersi dell’ausilio di assistenti volontari.

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Il decreto legislativo contiene, tra l’altro, l’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.
Dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti
Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti
Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte.

Società tra professionisti
La disposizione è volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex articolo 10 della legge 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non è più necessario presentare la dichiarazione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire). Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

Spese di rappresentanza
Si introduce la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Fino ad oggi le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell’imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.

Allineamento definizione prima casa Iva – Registro
La disposizione allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota Iva agevolata del 4 per cento trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie
Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo concernente la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2 della legge di delega fiscale.
Il provvedimento è propedeutico alla riforma del Catasto prevista dalla delega. Le commissioni censuarie vedono definite le proprie competenze per convalidare il sistema che dovrà essere applicato a livello territoriale per la revisione della disciplina del sistema estimativo del Catasto.
Il provvedimento ripartisce le commissioni censuarie in commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale con sede a Roma, definisce le sezioni (terreni, catasto urbano, catasto dei fabbricati), definisce le modalità di composizione delle commissioni sia locali che centrale (quest’ultima con 25 componenti più il presidente), stabilisce incompatibilità e la durata degli incarichi in 5 anni.

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