25 Aprile 2024, giovedì
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Trattamento fiscale degli assegni di mantenimento

D: Due coniugi sono in fase di separazione, che però non è ancora stata pronunciata. Il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di Euro 1.000 a titolo di contributo per il suo mantenimento. Si chiede se tale assegno è deducibile dal reddito del marito ed imponibile per la moglie, o meno. Si chiede cioè se, perché l’assegno periodico sia deducibile/imponibile dal reddito, sia necessaria la sentenza di separazione oppure se la deducibilità/imponibilità si abbia già nel corso della causa di separazione.

R: Secondo l’art-. 10 del TUIR oltre ad altri oneri alla lettera c, si definisce che dal reddito complessivo si gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. A parere di chi scrive dunque è necessaria una sentenza di separazione per poter definire la deducibilità degli assegni corrisposti.

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