25 Aprile 2024, giovedì
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Responsabili i sindaci

I sindaci devono vigilare anche sulle operazioni infragruppo quando gli importi delle stesse, troppo elevati, avrebbero dovuto far presumere la fittizietà delle iniziative. Il danno adducibile ad amministratori e sindaci può essere ragionevolmente quantificato nella somma delle operazioni illecite sulle quali l’organo di controllo non ha esercitato la vigilanza richiesta. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione Civile n. 13514 depositata lo scorso 13 Giugno che conferma le decisioni del Tribunale di Trieste e della Corte d’Appello del capoluogo friulano.
Il fatto. A seguito del fallimento di una società per azioni il curatore fallimentare esercita azione di responsabilità nei confronti di amministratori e componenti dell’organo di controllo  per il periodo 2002/2003. L’addebito riguardava alcune operazioni (i cui dati erano stati acquisiti in sede penale) di importo rilevante (964.161 euro e 538.800 euro) con bonifici a favore di società appartenenti allo stesso gruppo, a fronte di operazioni rivelatesi, poi, fittizie. In relazione a dette fattispecie, il pregiudizio subito dalla società viene determinato (in primo grado) nella somma delle due operazioni contestate, con addebito di tre quarti della responsabilità agli amministratori e del residuo quarto ai sindaci. Secondo le corti di merito, nel caso di specie era ravvisabile una violazione del dovere di vigilanza, dell’organo di controllo, in relazione all’inerzia manifestata a fronte della censurabile attività svolta dagli amministratori.

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