28 Marzo 2024, giovedì
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Le novità fiscali della settimana

L’art. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 ha introdotto la deduzione dal reddito d’impresa dell’Aiuto alla crescita economica (Ace).

L’agevolazione è stata, poi, attuata dal D.M. 14.3.2012 ed, infine, commentata dall’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 23.5.2014, n. 12/E.

In tale sede, sono stati esaminati alcuni profili del presupposto soggettivo dell’Ace, con riguardo alle società di comodo ed alle grandi aziende in amministrazione straordinaria

Sono state, inoltre, formulate specifiche osservazioni in ordine alla disciplina dei contribuenti Ires e a quella antielusiva, affrontando altresì alcune peculiarità riguardanti l’impresa familiare e le società partecipanti al consolidato fiscale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, con la citata C.M. 12/E/2014, ha chiarito che il beneficio Ace non deve essere considerato nella determinazione del cd. tax rate di cui all’art. 167, D.P.R. 917/1986, in materia di imprese estere controllate e collegate, in quanto la relativa procedura è fondata esclusivamente sulle regole del D.P.R. 917/1986 (CC.MM. 23/E/2011 e 51/E/2010).

La Settimana fiscale” del 25.6.2014, n. 25, pagg. 31-34 – di Michele Bana

Agevolazioni

CESSIONE GRATUITA di AREE al COMUNE – TRATTAMENTO FISCALE – CHIARIMENTI dello STUDIO del NOTARIATO 248 – 2014/T

In relazione ai trasferimenti immobiliari, l’art. 10, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, a partire dall’1.1.2014, ha soppresso tutte le agevolazioni e tutte le esenzioni di natura tributaria sugli atti a titolo oneroso.

Tale disposizione ha, peraltro, introdotto, a decorrere dalla suddetta data, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.

In particolare, l’art. 10, co. 4, D.Lgs. 23/2011, come modificato dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all’imposta, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina.

In tale contesto si inserisce il Consiglio nazionale del Notariato, con lo Studio tributario 248-2014/T, pubblicato il 7.5.2014, che analizza l’inquadramento del regime fiscale relativo agli atti di cessione gratuita di aree al Comune.

La Settimana fiscale” del 25.6.2014, n. 25, pagg. 39-42 – di Vincenzo D’Andò

Decreto “casa”

Immobili – Agevolazioni per i contribuenti – Novità della L. 80/2014

Il D.L. 28.3.2014, n. 47, conv. con modif. dalla L. 23.5.2014, n. 80, detta disposizioni da attuare immediatamente, finalizzate a contrastare l’emergenza abitativa.

Si tratta, in particolare, di provvedimenti che disciplinano il recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lotta all’occupazione abusiva di immobili, la tassazione dei redditi dell’investitore, la detrazione fiscale Irpef per il conduttore di alloggi sociali, l’abbattimento dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, l’applicazione dell’Imu per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all’estero, l’edilizia residenziale sociale e, da ultimo, la semplificazione edilizia.

I provvedimenti adottati sono in vigore dal 28.5.2014, tranne l’art. 1, in vigore dal 29.3.2014.

Più nello specifico, tra le misure previste, il bonus arredi diventa svincolato dal costo dei connessi lavori di ristrutturazione edilizia.

Inoltre, viene riconosciuta la cedolare secca con aliquota agevolata ridotta al 10% anche nei Comuni colpiti da calamità naturali.

Ai fini Imu, per i cittadini non residenti in Italia, l’abitazione principale viene equiparata alla casa posseduta da connazionali non residenti.

La Settimana fiscale” del 25.6.2014, n. 25, pagg. 27-30 – di Roberta Braga

Procedure concorsuali

Contratti di appalto e crisi d’impresa – Prededucibilità del credito del subappaltatore

L’art. 111, R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge fallimentare), individua i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza attraverso le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare (crediti prededucibili), affermando che tali sono quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

Il secondo criterio, in particolare, individua da un lato un aspetto temporale (credito sorto in corso di procedura; l’esempio classico è il risarcimento del danno maturato in corso della procedura), dall’altro un criterio funzionale (nesso fra l’insorgenza del credito e gli scopi della procedura, ad esempio, credito di un professionista volto a stimare un bene al fine del migliore realizzo dello stesso).

La Sentenza 25.2.2014 del Tribunale di Bolzano torna ad affrontare il tema delle procedure concorsuali che vedono coinvolte società titolari di contratti di appalto con un ente pubblico.

Il tema è, in particolare, quello dell’attribuzione o meno del rango della prededucibilità al credito vantato da un subappaltatore di una società fallita, a sua volta appaltatrice di opere pubbliche.

Il tema, risolto in senso negativo dalla citata pronuncia del Tribunale di Bolzano, era già stato affrontato, con esito opposto, nella Sentenza della Corte di Cassazione 5.3.2012, n. 3402, nella quale i Giudici, proponendo una lettura dell’art. 111, R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge fallimentare) in stretta connessione con l’art. 118, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice degli appalti), avevano ammesso in prededuzione un credito sorto prima del fallimento e relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo dell’appaltatrice fallita.

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