26 Aprile 2024, venerdì
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Consulta «incoercibile il diritto ad avere figli»

«La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile» riguarda «la sfera più intima ed intangibile della persona umana» e quindi «non può che essere incoercibile». È uno dei passaggi più forti della sentenza della Corte costituzionale che ha fatto cadere il divieto di fecondazione eterologa in Italia. Inoltre, chiarisce la Consulta, l’illegittimità della norma non provoca alcun «vuoto normativo». Le motivazioni, che spiegano il perché della decisione presa dai giudici il 9 aprile scorso, sono state depositate in serata (sentenza 162/2014) : ora manca solo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, prevista a giorni, e anche in Italia si potrà ricorrere all’eterologa, una volta ammessa e poi vietata dalla legge 40.

Nessuna lacuna
«Nessuna lacuna», scrive la Corte, «sussiste in ordine ai requisiti soggettivi»: alla Pma di tipo eterologo (come a quella di tipo omologo) «possono fare ricorso esclusivamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». È, inoltre, «chiaro», spiega la Consulta, che l’articolo 7 della legge 40 «offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, avendo ad oggetto le direttive che devono essere emanate per l’esecuzione della disciplina e concernendo il ‘genus’ Pma, di cui quella di tipo eterologo costituisce una ‘species’, è, all’evidenza, riferibile anche a questa».

Stesso discorso per gli articoli 10 ed 11, «in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi». Le norme di divieto e sanzione non censurate, che «conservano validità ed efficacia, osservano i giudici, «preordinate a garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, modalità di espressione del consenso e documentazione medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e della praticabilità della tecnica, nonché a garantire il rispetto delle prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento della Pma ed a vietare la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità sono applicabili direttamente, e non in via d’interpretazione estensiva, a quella di tipo eterologo».

Sterilità irreversibile

La bocciatura inoltre va riferita «esclusivamente» al caso in cui «sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o di infertilità assolute». Il ricorso all’eterologa «deve ritenersi consentito – spiega la Corte – solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse». Tali «circostanze» devono «essere documentate da atto medico e da questo certificate». Il ricorso alla fecondazione eterologa «non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato», si legge nella sentenza.

Divieto lesivo della libertà

Il divieto assoluto rappresentava «una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge 40 di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato». La scelta delle coppie assolutamente sterili «di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli – si legge ancora nella sentenza – costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi», riconducibile ai principi dettati dalla Costituzione. «Le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare interessi di pari rango», rileva la Consulta e dunque, «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali».

Lo stato giuridico del nato

Per quanto riguarda lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori, anch’essi «sono regolamentati» dalla stessa legge 40. Resta in piedi anche l’inammissibilità dell’azione di disconoscimento della paternità, nonché il principio secondo cui «la nascita da Pma di tipo eterologo non dà luogo all’istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato». Dalle norme vigenti, osservano i ‘giudici delle leggi’, «è già desumibile una regolamentazione della Pma di tipo eterologo» che «è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie», dalla «gratuità e volontarietà della donazione», alle «modalità del consenso», l’«anonimato del donatore», fino alle «esigenze di tutela sotto il profilo sanitario», oggetto di alcuni articoli del decreto legislativo 191/2007, attuazione della direttiva Ue sui tessuti e le cellule umane. In relazione al numero delle donazioni è, poi, rileva la Corte «possibile un aggiornamento delle linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto».

Legali coppie, ora niente ritardi

La sentenza ha «efficacia immediata», e va applicata «senza ritardi». Lo sottolineano Maria Paola Costantini, referente nazionale per la PMA di Cittadinanzattiva, Marilisa D’Amico, ordinario di Diritto costituzionale all’università Statale di Milano e Massimo Clara, difensori delle coppie di Milano e Catania davanti alla Corte Costituzionale. Ora, dicono i legali, il Ministero della Salute «aggiorni le Linee Guida, previste dalla Legge 40 e ferme dal 2008 e convochi un Tavolo con le Società scientifiche, con le organizzazioni civiche come Cittadinanzattiva e le associazioni di pazienti infertili per costruire indicazioni minime necessarie. Non è accettabile nessuna dilazione o ritardo perché serve chiarezza di accesso sia per i cittadini che per gli operatori».

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