20 Aprile 2024, sabato
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Delibera srl valida solo in sede

Sono a rischio di annullabilità le delibere assembleari di srl semplificate nel caso in cui l’assemblea sia tenuta in luogo diverso rispetto alla sede sociale. È quanto deriva da una interpretazione letterale dell’art. 2.463 bis, codice civile, terzo comma, ai sensi del quale «Le clausole del modello standard sono inderogabili» e dell’art. 2479-bis, c.c., terzo comma, che afferma, «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale». Tale disposizione è valida sia per le assemblee ordinarie che per quelle qualificate, a meno che l’assise non risulti totalitaria.
La rigidità dello statuto standard. In relazione alle nuove disposizioni, introdotte dal dl 76/2013 lo statuto standard delle srl semplificate non può essere in alcun modo modificato dalle parti, salvo, (come si legge nel parere Mise n. 6404 del 15 gennaio 2014) quelle necessarie a renderlo coerente con la legge notarile. Da quanto sopra deriva la non integrabilità del modello standard neppure al fine di stabilire la possibilità per gli amministratori di indire assemblee in località diversa rispetto a quella tipica della sede sociale (che nel nuovo diritto societario può essere indicata solo nel registro delle imprese limitandosi nell’atto costitutivo ad individuare il comune in cui ha sede la società).

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