29 Marzo 2024, venerdì
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Droga: Consulta “boccia” legge Fini-Giovanardi

La Corte Costituzionale “boccia” la legge Fini-Giovanardi che equipara droghe leggere e pensanti: nella norma di conversione furono inseriti emendamenti estranei all’oggetto e alle finalità del decreto. Con la decisione rivive la legge Iervolino-Vassalli come modificata da referendum del ’93, che prevede pene più basse per le droghe leggere.

La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio – si legge nel comunicato integrale della Consulta – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del Dl 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).

Il ricorso
Le nuove norme in materia di droga, infatti, erano state inserite con un emendamento, in fase di conversione, nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. A sollevare la questione di legittimità era stata la terza sezione penale della Cassazione. Viene così cancellata la norma con cui si erano parificate «ai fini sanzionatori» droghe pesanti e leggere: con la Fini-Giovanardi erano infatti state elevate le pene, prima comprese tra due e sei anni, per chi spaccia hashish, prevedendo la reclusione da sei a venti anni con una multa compresa tra i 26mila e i 260mila euro.

Le motivazioni della Corte saranno rese note nelle prossime settimane. La pronuncia della Consulta avrà notevoli ripercussioni sia sul numero degli attuali detenuti arrestati per reati legati agli stupefacenti, sia sui procedimenti in corso per questi stessi reati.

 

Droga: domani la decisione sulla costituzionalità legge Fini-Giovanardi

Roma – 11 febbraio 2014 La legge Fini-Giovanardi, che ha equiparato le droghe pesanti e quelle leggere, va dichiarata «illegittima» perché viola l’articolo 77 della Costituzione, che regola la materia dei decreti-legge. Questa la posizione espressa dal presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex Guardasigilli Giovanni Maria Flick, che stamani è intervenuto all’udienza pubblica alla Consulta, affiancando l’avvocato Michela Porcile, difensore dell’imputato del processo da cui é scaturita la trasmissione degli atti ai “giudici delle leggi”. Al contrario secondo l’Avvocatura dello Stato nell’iter della legge “c’è stata una continuità sotto il profilo teleologico”. Dopo l’udienza pubblica di stamani per l’esame della causa, i giudici si riuniranno domani in camera di consiglio per discuterla insieme a due altri ricorsi analoghi all’ordinanza di rimessione con cui la Cassazione ha inviato gli atti alla Consulta sollevando dubbi di legittimità sulla norma: si tratta dei ricorsi presentati dalla Corte di Appello di Roma e dal gip di Torino.
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La ragioni a favore dell’abrogazione
“L’inclusione in sede di conversione del decreto legge di previsioni eccentriche rispetto alle sue tematiche contamina, compromettendola, l’esigenza di correlazione funzionale tra fase e volontà governativa e fase e volontà parlamentare”, ha sottolineato Flick. “È certo – ha aggiunto – che la materia della droga non presentava alcuna interconnessione con le disposizioni che, pure, si sarebbero dovute caratterizzare per i requisiti della straordinaria necessità e urgenza” del decreto. “Sconvolgendo letteralmente la previgente disciplina penale sugli stupefacenti, il legislatore della fase di conversione non si è limitato a ricomporre ed eventualmente a rimodulare diversamente gli ‘oggetti ‘ normativi, iscritti nel corpo del decreto legge, ma ne ha completamente trasfigurato le sembianze, ha introdotto un prodotto normativo completamente nuovo, al di fuori di qualsiasi rispetto dei limiti costituzionali del proprio compito”. E nel far questo “sono state modificate le tabelle; sono stati modificati i reati; è stata mutata sensibilmente la cornice edittale”.
A sostegno della sua tesi Flick ha citato, tra l’altro, la sentenza n.22/2012 con cui la Corte Costituzionale “portò a compimento un percorso anche tormentato, intrapreso per frenare taluni ‘abusì nell’iter di formazione delle leggi”. Quella sentenza affermava come “l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario” sia “imposta” dall’articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
La tesi dell’Avvocato dello Stato
Nell’iter della Fini-Giovanardi “c’è stata una continuità sotto il profilo teleologico”, cioè delle finalità, “tra il decreto e la legge di conversione”, perché già il decreto conteneva norme per il contrasto delle tossicodipendenze e della criminalità organizzata, che la legge di conversione ha sviluppato. È la posizione sostenuta dall’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi che ha difeso la norma e la procedura per la sua stesura per conto della Presidenza del Consiglio. Giannuzzi ha inoltre sottolineato come “il contrasto alle tossicodipendenze si faccia sia con l’inserimento in strutture o programmi di recupero, sia attraverso misure sanzionatorie”, leve che “rientrano in una medesima finalità: il contrasto alle tossicodipendenze”.
“Naturalmente -ha proseguito Giannuzzi- il dosaggio di questi strumenti è frutto di valutazioni politiche, e non è questa la sede per parlarne”. Né è rilevante, sostiene l’avvocato dello Stato, che “le norme del decreto sulle Olimpiadi ne contengano altre di natura diversa”. L’Avvocatura ha quindi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Gli effetti di un’eventuale abrogazione
Sono circa 10mila le persone in carcere per reati connessi con le droghe leggere che potrebbero potenzialmente beneficiare di una pronuncia della Corte Costituzionale che abrogasse le norme contenute nella Fini-Giovanardi. A fornire le cifre è Stefano Anastasia, ex presidente dell’associazione Antigone sui diritti dei detenuti e tra i promotori di un appello alla Consulta contro la Fini-Giovanardi firmato da numerosi giuristi e operatori del settore. Se fosse abrogata la norma, si avrebbe un’automatica riviviscenza della legge del 1990, che prevedeva pene molto più lievi per le droghe leggere, comprese tra i 2 e i 6 anni di carcere contro quelle da 6 a 20 scattate con la Fini-Giovanardi, che ha equiparato droghe leggere e pesanti. Ci sarebbero quindi effetti sulle cause in corso e non ancora passate in giudicato, ma anche su queste ultime, con la possibilità per i condannati di chiedere un incidente di esecuzione per il ricalcolo della pena, come ha spiegato a margine dell’udienza l’avvocato Michela Porcile, che ha sostenuto le ragioni dell’illegittimità della norma di fronte alla Consulta insieme a Giovanni Maria Flick. Inoltre ci sarebbero effetti sugli strumenti di indagine che gli inquirenti possono adottare, quali le intercettazioni, e sulla prescrizione.

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