Il tardivo o mancato invio del modello 5 da parte dell’avvocato iscritto alla Cassa forense comporta la sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione. Lo ha ribadito il Consiglio nazionale forense nella sentenza del 3 settembre 2013, n. 152, pubblicata però solo nei giorni scorsi sul sito del Cnf.
La sentenza. In pratica, ciascun iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve comunicare all’Ente su apposito modello (Modello 5), da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale ai fini dell’Irpef per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari dichiarato ai fini dell’Iva per il medesimo anno.