10 Novembre 2024, domenica
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Vendite transfrontaliere, giudice nazionale per il consumatore

Più tutele per i consumatori che stipulano contratti oltrefrontiera. Potranno convenire dinanzi ai giudici nazionali il commerciante estero semplicemente dimostrando che quest’ultimo ha diretto le proprie attività verso lo Stato del consumatore. E ciò anche se il mezzo utilizzato, per esempio internet, non sia stato all’origine della conclusione del contratto. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza 17 ottobre 2013 nella causa C-218/12.

Il quadro regolamentare
Il regolamento (Ce) n. 44/2001 determina la competenza dei giudici in materia civile e commerciale seguendo il principio fondamentale per cui i giudici competenti sono quelli dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tuttavia, in determinate ipotesi, il convenuto può essere citato dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Questo accade in particolare per i contratti di consumo sempre che però ricorrano due presupposti. Da un lato, il commerciante deve esercitare le proprie attività nello stato di residenza del consumatore oppure dirigere, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso Internet), le proprie attività verso tale Stato membro; dall’altro, il contratto deve avere ad oggetto le stesse attività.

La motivazione della Cgue
La Corte di giustizia con la sentenza di oggi rileva che il regolamento non richiede espressamente un simile nesso di causalità. Mentre il requisito essenziale riguarda l’esistenza di una attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato del consumatore, requisito che il Landgericht considera soddisfatto.

La necessità, osservano i giudici di Lussemburgo, della previa consultazione di un sito Internet da parte del consumatore potrebbe, invece, far sorgere problemi di prova, in particolare nel caso in cui il contratto, come nella specie, non sia stato concluso a distanza attraverso il sito medesimo, dissuadendo i consumatori dall’adire i giudici nazionali e così indebolendo la tutela dei consumatori perseguita dal regolamento.

Spetta dunque al giudice del rinvio effettuare la valutazione e determinare se, sulla base dell’esistenza o dell’assenza di elementi ricompresi, o meno, nell’elenco non esaustivo compilato dalla Corte sia applicabile la competenza speciale a favore del consumatore.

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